Sanatoria edilizia impossibile in zona sismica: le conferme della Cassazione

Sanatoria in zona sismica e doppia conformità: la Cassazione chiarisce (ancora) i limiti dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)

di Gianluca Oreto - 01/04/2025

Il principio affermato dalla Cassazione

La Corte ha ribadito un principio ormai consolidato in materia di reati edilizi: l’ordine di demolizione può essere sospeso o revocato solo in presenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali concreti e attuali, che risultino in insanabile contrasto con l’ordine stesso. Non basta la semplice presentazione di un’istanza o la previsione che possa essere accolta in futuro.

Nel caso specifico, l’istanza di sanatoria era destinata a essere rigettata per la presenza di una causa ostativa oggettiva: l’intervento edilizio era stato realizzato in zona sismica senza autorizzazione preventiva, senza direzione dei lavori e senza denuncia all’Ufficio Tecnico Regionale.

Ed è qui che emerge il nodo principale: la mancanza dell’autorizzazione sismica impedisce il riconoscimento della doppia conformità, che è requisito imprescindibile per l’accertamento di conformità ex art. 36 TUE.

Secondo la Cassazione, infatti, “il requisito della doppia conformità è da ritenersi escluso in caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica”.

Non si tratta di una novità. Già da tempo la giurisprudenza penale ha chiarito che la conformità urbanistica e quella edilizia devono includere il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, il cui presupposto è proprio l’autorizzazione preventiva. In sua assenza, non può esserci sanatoria.

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