Sanatoria edilizia impossibile in zona sismica: le conferme della Cassazione

Sanatoria in zona sismica e doppia conformità: la Cassazione chiarisce (ancora) i limiti dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)

di Gianluca Oreto - 01/04/2025

Esiste una via d’uscita?

L’unico spiraglio normativo in grado di superare l’ostacolo dell’autorizzazione sismica si trova nell’art. 98 del Testo Unico Edilizia che al comma 3 dispone: “Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme del presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine”.

Ma si tratta di un’eccezione non disponibile al tecnico o al proprietario, bensì attivabile esclusivamente dal giudice penale nell’ambito del procedimento.

Questa disposizione consente al giudice, con il decreto o con la sentenza di condanna, di non ordinare la demolizione, ma di impartire prescrizioni tecniche correttive, anche sulla base del parere dell’Ufficio tecnico regionale o del Ministero, al fine di rendere le opere conformi alla normativa antisismica.

Non si tratta dunque di una sanatoria “classica”, ma di un meccanismo eccezionale e residuale, che agisce a valle del processo penale e nell’ottica della tutela della pubblica incolumità.

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