Sanatoria edilizia post Salva Casa: novità, sanzioni e interrogativi aperti

L’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia aggiunto dal Salva Casa ha previsto una sanatoria semplificata delle parziali difformità e variazioni essenziali. Come si calcola la sanzione?

di Gianluca Oreto - 30/01/2025

Cosa cambia rispetto alla sanatoria ordinaria?

Oltre al diverso criterio di conformità, la sanatoria dell’art. 36-bis si distingue per altri aspetti chiave:

  1. sanatoria condizionata: è possibile ottenere la regolarizzazione a patto di eseguire interventi edilizi, anche strutturali, necessari per garantire il rispetto della normativa tecnica di settore e per rimuovere le opere non sanabili;
  2. applicabilità in zona sismica: gli interventi realizzati in aree sismiche possono essere sanati secondo le procedure previste dall’art. 34-bis, comma 3-bis del TUE, che disciplina le tolleranze costruttive;
  3. sanatoria per immobili vincolati: è consentita la sanatoria anche per interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica, inclusi quelli che hanno comportato la creazione di superfici utili o volumi aggiuntivi;
  4. silenzio-assenso: se il Comune non si pronuncia entro 45 giorni, la richiesta di sanatoria si considera accettata, a differenza del silenzio-rigetto previsto dall’art. 36.

Le sanzioni per la sanatoria edilizia

Uno degli aspetti più critici riguarda la determinazione dell’oblazione da versare per ottenere il permesso di costruire in sanatoria o la SCIA in sanatoria. L’art. 36-bis, comma 5, individua tre casistiche, più una, per gli immobili vincolati.

1. Interventi in parziale difformità dal permesso di costruire o variazioni essenziali

  • l’oblazione è pari al doppio del contributo di costruzione;
  • se l’intervento è gratuito per legge, la sanzione è calcolata secondo l’art. 16 del TUE, con un incremento del 20%.

2. Interventi eseguiti in assenza o difformità dalla SCIA:

  • l’oblazione è pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile determinato dall’Agenzia delle Entrate, con un minimo di 1.032 euro e un massimo di 10.328 euro.

3. Interventi con doppia conformità “simmetrica”:

  • la sanzione varia tra 516 euro e 5.164 euro, sempre calcolata sulla base dell’aumento di valore dell’immobile.

4. Sanzioni per immobili vincolati - se l’intervento è stato eseguito senza autorizzazione paesaggistica, la sanzione è pari al maggiore importo tra:

  • il danno arrecato.
  • il profitto conseguito.
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