Sanatoria edilizia post Salva Casa: novità, sanzioni e interrogativi aperti

L’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia aggiunto dal Salva Casa ha previsto una sanatoria semplificata delle parziali difformità e variazioni essenziali. Come si calcola la sanzione?

di Gianluca Oreto - 30/01/2025

I chiarimenti del MIT

Nell’attesa della pubblicazione urbi et orbi delle linee guida ufficiali che sostituiranno l’annunciata circolare “attuativa-esplicativa”, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diffuso un comunicato stampa in cui si è soffermato su alcuni punti significativi tra i quali:

  1. la verifica dei titoli pregressi per la definizione dello stato legittimo;
  2. l’utilizzo della sanatoria per finalità multiple (a proposito, non era già presente nel nostro ordinamento?);
  3. la sanatoria semplificata per gli immobili vincolati;
  4. la regolarizzazione degli immobili ante ’77;
  5. l’applicazione delle nuove tolleranze costruttive per gli immobili vincolati;
  6. le sanzioni applicabili alle nuove procedure di sanatoria;
  7. le condizioni per l’applicazione della nuova disciplina dei cambi d’uso;
  8. gli oneri urbanistici previsti per i cambi d’uso;
  9. la nuova disciplina per il recupero dei sottotetti e il suo rapporto con le normative regionali.

Relativamente alla determinazione delle sanzioni in caso di interventi eseguiti in assenza o difformità dalla SCIA, il MIT ha chiarito che le linee guida di prossima pubblicazione forniranno i “criteri metodologici orientativi a favore dei Comuni per la corretta determinazione delle sanzioni in esame, invitandoli a fare riferimento alle prassi applicative già in uso prima dell’entrata in vigore del DL Salva Casa. Nel caso in cui il Comune ritenga che l’intervento non abbia determinato un aumento del valore venale dell’immobile, potrà essere applicata direttamente una sanzione pari alle soglie minime edittali, senza la necessità di coinvolgere gli uffici dell’Agenzia delle entrate”.

Negli altri casi – continua il MIT - si specifica che le sanzioni – secondo quanto previsto dalla nuova modulistica in corso di adozione – saranno corrisposte in due fasi: una prima parte della sanzione al momento della presentazione dell’istanza di SCIA in sanatoria; il conguaglio all’esito della quantificazione dell’incremento del valore venale da parte dell’Agenzia delle entrate”.

Secondo il MIT, dunque, il tecnico comunale dovrà valutare se “l’intervento non abbia determinato un aumento del valore venale dell’immobile”. In questo caso applicherà la sanzione minima senza necessità di coinvolgere l’Agenzia delle Entrate.

Volendo riassumere:

  1. i tecnici comunali dovranno verificare se l’intervento ha comportato un aumento del valore venale dell’immobile;
  2. se non si rileva alcun incremento di valore, si potrà applicare direttamente la sanzione minima, senza il coinvolgimento dell’Agenzia delle Entrate;
  3. nei casi in cui sia necessario valutare l’incremento di valore, la sanzione sarà versata in due fasi:
    1. Acconto al momento della presentazione della SCIA in sanatoria.
    2. Conguaglio dopo la quantificazione definitiva da parte dell’Agenzia delle Entrate.
© Riproduzione riservata