Sanatoria edilizia: senza preavviso di rigetto l'ordine di demolizione è legittimo?

C'è un caso in cui la mancata piena partecipazione al procedimento da parte del privato rende illegittima la sanzione demolitoria. Ecco quale

di Redazione tecnica - 18/09/2024

L’obbligo per l’Amministrazione di disporre il preavviso di rigetto si applica anche alle istanze di sanatoria o di condono edilizio, in quanto dev’essere rispettato il diritto del soggetto interessato alla piena partecipazione al procedimento, con la possibilità di fornire elementi di prova che potrebbero condurre ad un esito differente da quello disposto.

In virtù di ciò, l’ordinanza di demolizione che consegue il rigetto del condono, qualora non ci sia stata la Comunicazione di preavviso, può essere ritenuta illegittima e quindi annullata, ma solo nel caso in cui il soggetto interessato sia in grado di indicare quali specifici elementi, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto condurre ad una valutazione diversa.

Preavviso di rigetto dell'istanza di condono: quando si applica

A spiegarlo è il TAR Lazio, con la sentenza del 12 agosto 2024n. 15796, che ha accolto il ricorso disposto contro il rigetto dell’istanza di condono e il successivo ordine di demolizione, specificando che l’Amministrazione non ha provveduto a trasmettere l’apposita Comunicazione relativa al preavviso di rigetto.

In particolare, l’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 (Norme in materia di procedimento amministrativo) dispone che “Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

L’istituto del preavviso di rigetto si applica appunto anche alle istanze di sanatoria o di condono edilizio, per le quali deve essere garantita al soggetto la piena partecipazione al provvedimento, e l’opportunità di presentare prove utili ai fini dell’eventuale accoglimento dell’istanza.

Violazione garanzie partecipative: ordine demolitorio è illegittimo

Nel caso in esame, l’Amministrazione ha disposto il diniego dell’istanza di sanatoria richiesta ai sensi della Legge n. 326/2003 (Terzo Condono Edilizio), senza comunicare all’interessato il preavviso di rigetto, e disponendo peraltro il provvedimento di demolizione delle opere in oggetto, consistite nella realizzazione senza titoli di un fabbricato abitativo all’interno di un’area sottoposta a vincoli paesaggistici ai sensi della Legge n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Si rileva per l’appunto che il Comune avrebbe omesso totalmente di comunicare, formalmente e in via preventiva, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria, violando le garanzie partecipative previste dalla legge e impedendo, dunque, al diretto interessato di esporre le ragioni opposte a quelle su cui si è basato il provvedimento di diniego.

È emerso infatti che, qualora ne avesse avuto la possibilità, il soggetto sarebbe stato in grado di dimostrare che la realizzazione delle opere sarebbe avvenuta prima dell’apposizione dei vincolo sull’area, che il fabbricato non sarebbe ricompreso all’interno di un Parco Regionale tutelato, e che l’area risulterebbe inserita in diversi piani particolareggiati.

Non si può escludere dunque che, se tali elementi fossero stati valutati in sede procedimentale, l’esito dell’istanza avrebbe potuto essere opposto a quello di rigetto adottato. In questi casi, si spiega, risulta legittimo anche l’annullamento del provvedimento di demolizione.

Nello specifico, affinché la violazione dell’art. 10-bis relativo alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto possa comportare l’illegittimità dell’ordine ripristinatorio, è fondamentale che il soggetto interessato non si limiti a denunciare la lesione delle proprie garanzie partecipative, ma indichi specificatamente gli elementi, fattuali o valutativi, che, se presi in considerazione, avrebbero potuto influire sull’esito dell’istanza.

Nel caso in questione il soggetto risulta aver correttamente fornito tali elementi, pertanto, viene sancita l’illegittimità del rigetto del condono, nonché, in via derivata, anche del provvedimento di demolizione.

Il ricorso è stato quindi accolto, con conseguente necessità di rideterminazione dell’istanza di condono da parte dell’Amministrazione.

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