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Sanatoria edilizia: il silenzio rigetto vale come accertamento dell’insanabilità

Il silenzio dell'Amministrazione sul permesso in sanatoria non va considerato come inadempimento ma come rifiuto, impugnabile entro i termini previsti dalla legge

di Redazione tecnica - 21/10/2024

Quando l’Amministrazione non si pronuncia in tempo in merito ad un’istanza di accertamento di conformità per l’ottenimento del Permesso di Costruire in sanatoria, l’inadempienza ha valore di silenzio-rigetto, avverso il quale l’interessato può intentare esclusivamente un’ordinaria azione impugnatoria.

In assenza di ciò, il silenzio-rigetto risulta valido al fine di accertare l’insanabilità delle opere realizzate abusivamente, e diventa impossibile a quel punto anche l’accoglimento dell’istanza di rilascio dell’autorizzazione sismica.

Silenzio-rigetto sulla sanatoria: impugnabile entro precisi termini

A spiegarlo è il TAR Campania con la sentenza del 14 ottobre 2024, n. 5378, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di rilascio dell’autorizzazione sismica relativa ad opere abusive per le quali si era già perfezionato il diniego per decorso dei termini sulla richiesta di accertamento di conformità presentata ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

In particolare, la disposizione normativa prevede, per le opere realizzate in assenza o in totale difformità dal titolo edilizio, la possibilità di ottenere - fino alla scadenza dei termini prescritti e, comunque, fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative - il permesso in sanatoria, se l’intervento dovesse risultare conforme alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’immobile che al momento della presentazione dell’istanza.

Silenzio-rigetto e silenzio-diniego: le differenze

Il comma 3 dell’art. 36 del TUE, tuttavia, prevede espressamente che:

Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

Il che significa che, se l’Amministrazione non dovesse pronunciarsi entro tali termini, sull’istanza andrebbe a formarsi il silenzio-rigetto, e non, come ritenuto dal ricorrente, il meccanismo del silenzio-inadempimento, rispetto al quale è possibile intervenire ai sensi degli artt. 31 e 117 del D.lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).

Nello specifico, l’art. 31 qui citato - in caso di silenzio-inadempimento dell’Amministrazione - consente all’interessato di richiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere all’esamina del procedimento. L’azione può essere proposta finché perdura l’inadempimento, entro massimo 1 anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Ebbene, si spiega, l’inadempienza attribuibile all’Ente amministrativo sull’istanza di accertamento di conformità per il rilascio del titolo in sanatoria, non ha valore di silenzio-inadempimento, bensì di silenzio-rigetto, con conseguente (e automatico) perfezionamento dell’insanabilità delle opere nel caso in cui dovessero decorrere i termini senza ricevere risposta.

Avverso il silenzio-rigetto che si forma sull’istanza di permesso in sanatoria, il soggetto interessato non può proporre azione ai sensi di quando disposto dagli artt. 31 e 117 c.p.a. - essendo che in questo caso non sussiste alcun obbligo in capo all’Amministrazione di conseguire l’esamina del procedimento - ma può esclusivamente intentare un’ordinaria azione impugnatoria.

Autorizzazione sismica: non rilasciabile su opera già dichiarata insanabile

Nel caso in esame, in particolare, il ricorrente ha richiesto l’annullamento del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rilascio dell’autorizzazione sismica di collaudo, nel presupposto erroneo che il rilascio di tale autorizzazione fosse una condicio sine qua non al fine di ottenere la sanatoria edilizia di cui all’art. 36 del TUE.

In proposito, il TAR precisa che al massimo risulta vero il concetto inverso, ovvero che non può rilasciarsi alcuna autorizzazione sismica in caso di acclarata insanabilità delle opere abusive, e quindi in caso di formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di conformità.

Per l’immobile in oggetto, infatti - un fabbricato per civile abitazione realizzato senza titoli - era stata presentata istanza di rilascio del permesso in sanatoria sulla quale si era formato il silenzio-rigetto per decorso dei termini; provvedimento che l’interessato avrebbe solo potuto impugnare, e non l’ha fatto.

Ciò posto, è da ritenersi inammissibile la richiesta di annullamento del diniego formatosi sull’autorizzazione sismica al fine di ottenere la sanatoria dell’immobile, visto il rigetto tacito già perfezionatosi sulla richiesta di rilascio dell’accertamento di conformità che ha acclarato l’insanabilità delle opere.

In aggiunta si rileva che, in merito all’istanza, l’Amministrazione regionale risulta aver compiuto apposita istruttoria, a seguito della quale ha predisposto una sostanziosa richiesta di integrazione documentale debitamente motivata - mai soddisfatta dal ricorrente - e denunciato l’esecuzione di lavori già eseguiti in violazione degli obblighi di preavviso stabiliti dalla normativa sismica, per poi disporre infine il provvedimento di sospensione dei lavori di cui all’art. 97 del TUE.

In conclusione, essendo in tal caso evidente l’impossibilità di rilascio della sanatoria, non incombe alcun obbligo di rilascio dell’autorizzazione sismica in capo alla Regione. 

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