Sanatoria edilizia: il valore del silenzio dell’amministrazione sulla SCIA
Il TAR entra nel merito dell’istanza di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 37 del Testo Unico Edilizia e chiarisce il valore del silenzio da parte della pubblica amministrazione
Dopo le ultime modifiche apportate al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) dal D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), il quadro normativo relativo alle procedure di sanatoria è notevolmente cambiato.
Sanatoria edilizia: cosa prevede il Testo Unico Edilizia
Intanto, con la modifica all’art. 34-bis del Testo Unico Edilizia (TUE) il legislatore ha dato una “sforbiciata” netta sul concetto di abuso edilizio (che sarà certamente integrata dopo il percorso di conversione in legge del Decreto Salva Casa).
Con l’introduzione dei commi 1-bis, 1-ter, 2-bis, 3-bis e 3-ter all’art. 34-bis, si è deciso di ampliare il concetto di tolleranza (al momento per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024) in modo che quello che prima poteva rappresentare una violazione edilizia sa sanare, adesso non lo è più.
Oltre all’ampliamento delle tolleranze (costruttive ed esecutive), il legislatore ha deciso di prevedere un nuovo percorso di sanatoria semplificata per le “difformità parziali”. Il nuovo art. 36-bis inserito all’interno del d.P.R. n. 380/2001 consente adesso di sanare gli interventi realizzati:
- in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34;
- in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37.
A questo punto, potrebbe essere stato risolto il problema relativo alle procedure di sanatoria mediante SCIA di cui all’art. 37.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Abruzzo 2 maggio 2024, n. 242IL NOTIZIOMETRO