Sanatoria edilizia: il valore del silenzio dell’amministrazione sulla SCIA
Il TAR entra nel merito dell’istanza di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 37 del Testo Unico Edilizia e chiarisce il valore del silenzio da parte della pubblica amministrazione
SCIA in sanatoria: la problematica
Da anni la giustizia amministrativa si è interrogata su una delle più grandi negligenze del legislatore relative proprio alla SCIA in sanatoria di cui all’art. 37 del TUE che, ricordiamo, poteva essere presentata per sanare:
- interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o i prospetti;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c).
- le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
In particolare, mentre l’art. 36 (permesso di costruire in sanatoria) prevedeva espressamente che dopo 60 giorni dalla presentazione, in caso di silenzio, l’istanza si intendeva rifiutata (silenzio-rigetto), l’art. 37 non definiva alcun percorso amministrativo nel caso in cui l’amministrazione non si fosse espressa nei tempi previsti per la SCIA ordinaria (30 giorni in edilizia, art. 19, comma 6-bis, Legge n. 241/1990).
A questo punto in giurisprudenza si sono formati 3 diversi orientamenti:
- secondo un primo filone giurisprudenziale, il silenzio sull'istanza di SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 37andrebbe qualificato come quello di cui al precedente art. 36 (silenzio-rigetto);
- un secondo orientamento ha ritenuto che, come previsto nella Tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016, anche alla SCIA in sanatoria si applicasse la disciplina di cui all’art. 19 della Legge n. 241/1990 (silenzio-assenso);
- un ultimo orientamento, condiviso dal Consiglio di Stato, ha per ultimo ritenuto che il procedimento può ritenersi favorevolmente concluso per il privato solo allorquando vi sia un provvedimento espresso dell'amministrazione procedente, pena la sussistenza di un'ipotesi di silenzio inadempimento.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Abruzzo 2 maggio 2024, n. 242IL NOTIZIOMETRO