Sanatoria edilizia: il valore del silenzio dell’amministrazione sulla SCIA
Il TAR entra nel merito dell’istanza di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 37 del Testo Unico Edilizia e chiarisce il valore del silenzio da parte della pubblica amministrazione
SCIA in sanatoria e silenzio: risponde il TAR
L’argomento è stato nuovamente affrontato con la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo 2 maggio 2024, n. 242 che offre nuovi spunti di riflessione su una problematica che, ripetiamo, potrebbe non sussistere più a seguito dell’introduzione nel Testo Unico Edilizia dell’art. 36-bis.
Nel caso oggetto del nuovo intervento del TAR viene impugnato, tra le altre cose, il silenzio decorso sull’istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001.
Il TAR ha premesso che la tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016 esordisce con la ricognizione del regime amministrativo della SCIA e specifica che quando essa indica la “SCIA”, “la SCIA unica” e la “SCIA condizionata” si applica la disciplina dell’art. 19 (silenzio assenso) o dell’art. 19 bis della Legge n. 241/1990.
Analogo rinvio non viene menzionato però per la “SCIA in sanatoria” di cui alla sezione II (edilizia) n. 1, paragrafo n. 41 della tabella, in coerenza con lo scopo della SCIA di sanare solo abusi minori che devono pertanto essere accertati espressamente come tali, laddove ammettere il silenzio assenso, che prescinde da ogni accertamento, esporrebbe un interesse primario quale il governo del territorio alla sanatoria di opere che invece necessitano del rilascio del permesso di costruire.
I giudici di primo grado hanno ricordato l’orientamento del Consiglio di Stato (da loro condiviso) che si è discostato dai precedenti indirizzi giurisprudenziali che ammettevano il silenzio assenso nel caso di SCIA in sanatoria. Viene confermato, dunque, che all’inutile decorso del termine per provvedere sull’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 sopravviene il silenzio inadempimento, sussistendo l’obbligo del Comune di pronunciarsi con un provvedimento espresso, anche ai fini della liquidazione, oggetto di valutazione discrezionale, della sanzione pecuniaria.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Abruzzo 2 maggio 2024, n. 242IL NOTIZIOMETRO