Sanatoria edilizia in zona sismica: impossibile senza il nulla osta del Genio Civile
No a interventi di nuova costruzione in zona sismica effettuati senza autorizzazione ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico Edilizia
Sulla base di quanto stabilito dalle Norme Tecniche per le Costruzioni in merito agli interventi di sopraelevazione degli edifici, una variazione dell’altezza dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportano incrementi di superficie abitabile, non dev’essere considerata come ampliamento né rientra nel concetto di sopraelevazione.
Nell’applicazione di tale disposizione, tuttavia, non si può non tenere conto dell’effettiva portata dell’intervento, che - se dovesse essere di notevole entità e comportare incrementi di superfici e altezze, oltre ad avere una chiara finalità abitativa (anche potenziale) - sarebbe comunque qualificabile come intervento di adeguamento avente natura di sopraelevazione, per il quale è necessario il titolo abilitativo, compresa l'autorizzazione del Genio Civile in caso di intervento in zona sismica.
Sopraelevazione in zona sismica: no alla sanatoria senza nulla osta del Genio Civile
A chiarirlo è il TAR Sicilia con la sentenza del 7 maggio 2024, n. 1687, con cui ha rigettato il ricorso proposto contro l’ordine di sospensione di lavori riguardanti l’ampliamento e la sopraelevazione del piano sottotetto di un fabbricato ubicato in zona a rischio sismico.
In particolare, il DM 17 gennaio 2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni), al punto 8.4.3. dell’Allegato, disciplina l’obbligo di procedere con i lavori di adeguamento, disponendo che:
“Una variazione dell’altezza dell’edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento, ai sensi della condizione a). In tal caso non è necessario procedere all’adeguamento, salvo che non ricorrano una o più delle condizioni di cui agli altri precedenti punti.”
La condizione a) ricomprende appunto i lavori di sopraelevazione, che quindi non necessitano di adeguamento se consistono in variazioni di minima entità senza incrementi della superficie abitabile.
In quest’ottica, però, è fondamentale tener conto appunto dell’effettiva entità del lavori svolti, che - se dovessero risultare di notevoli dimensioni e consistenza - sarebbero comunque qualificabili come interventi di sopraelevazione, a prescindere dalla loro qualificazione formale.
Viene specificato peraltro che il concetto di sopraelevazione non è assimilabile solo alla costruzione ex novo di un nuovo piano, ma anche all’ampliamento e alla trasformazione di un piano già esistente in un volume potenzialmente abitabile, che non abbia una mera funzionalità accessoria o pertinenziale - come ad esempio un locale adibito a lavanderia oppure una soffitta - ma una chiara funzione abitativa, con la conseguente necessità di verificare la capacità della struttura di supportare il nuovo carico.
Ampliamenti e sopraelevazioni in zona sismica: abusivi senza nulla-osta
Nel caso in esame, i lavori svolti non possono essere considerati meri interventi di “Riparazione o locali” di cui al punto 8.4.1. dell’Allegato delle Norme Tecniche per le Costruzioni, avendo comportato l’ampliamento del sottotetto sia in orizzontale sia in verticale, con l’innalzamento dell’imposta del tetto a quota 2,30 m e del colmo esistente, posto a quota 1,75 m, fino a quota 3,50 m.
Si ritiene corretta invece la valutazione secondo cui, considerando tali lavori come effettivi interventi di ampliamento e sopraelevazione, se ne è disposta la sospensione per inosservanza delle norme tecniche nelle zone sismiche, avendo la ricorrente realizzato gli interventi senza prima richiedere il nulla-osta del Genio Civile, obbligatorio ai sensi dell’art. 93 (“Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche”) del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
A fronte di tale inadempienza, i giudici chiariscono che non assume alcuna rilevanza la concessione edilizia ottenuta inizialmente dal Comune per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del tetto e per la certificazione energetica e la riqualificazione architettonica del fabbricato.
Difatti, senza l’acquisizione del nulla osta del Genio Civile, la concessione edilizia deve ritenersi del tutto inefficace, con conseguente illegittimità delle attività edilizie svolte sulla base della stessa.
Abusi in zona sismica: sanatoria impossibile senza autorizzazione
Allo stesso modo, risulta irrilevante l’accertamento di conformità richiesto per sanare le opere ai sensi dell’art. 36 del TUE, in quanto, si spiega, la verifica della doppia conformità per gli interventi soggetti a permesso o a denuncia che ricadano in zona sismica, richiede obbligatoriamente anche il rispetto delle norme sismiche, sia al momento della realizzazione dell’abuso che al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria. Il ricorso dev’essere dunque respinto.
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