Sanatoria ordinaria: nessuna deroga alla doppia conformità

La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 135, comma 7, della Legge della Provincia autonoma di Trento 4 marzo 2008, n. 1 nella parte in cui deroga alla “doppia conformità”

di Redazione tecnica - 17/09/2024

È stata dichiarata incostituzionale la norma della Provincia autonoma di Trento nella parte in cui deroga al requisito della cosiddetta “doppia conformità” postulato all’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Corte costituzionale e doppia conformità

Lo ha confermato la Sentenza della Corte Costituzionale 14 luglio 2024, n. 125 che ha ritenuto l’art. 135, comma 7, della Legge della Provincia autonoma di Trento 4 marzo 2008, n. 1, in contrasto con una norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, quale è quella contenuta nell’art. 36 del Testo Unico Edilizia che, al comma 1, consente la sanatoria edilizia soltanto “se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”.

Il comma 7, art. 135, della citata legge disponeva:

Fermo restando quanto previsto dal comma 1, resta salvo il potere, ai soli fini amministrativi, di rilasciare la concessione edilizia quando è regolarmente richiesta e conforme, al momento della presentazione della domanda, alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate, anche se l’opera per la quale è richiesta è già stata realizzata abusivamente. In tal caso le sanzioni pecuniarie previste dai commi 4 e 5 sono aumentate del 20 per cento”.

Sul punto, i giudici della Corte Costituzionale hanno da tempo ritenuto necessario, ai fini della “regolarizzazione” delle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, “l’assoluto rispetto delle relative prescrizioni “durante tutto l’arco temporale compreso tra la realizzazione dell’opera e la presentazione dell’istanza”, con la conseguenza che risultano sanabili i soli abusi formali (opere realizzate in difetto di, o in difformità dal, titolo edilizio), che non arrecano danno urbanistico-edilizio”.

La Corte Costituzionale ha chiarito che il principio della “doppia conformità”, “nel delimitare presupposti e limiti della sanatoria, riveste importanza cruciale nella disciplina edilizia e, in quanto riconducibile alle norme fondamentali di riforma economico-sociale”, vincola anche la potestà legislativa di regioni ad autonomia speciale a cui sia riconosciuta, a livello statutario, una competenza primaria in materia urbanistica.

Un vincolo che, dunque, si applica anche a chi, come la Provincia autonoma di Trento o la Regione Siciliana, è titolare di una competenza legislativa primaria in materia di «urbanistica e piani regolatori», la quale deve essere esercitata in armonia con «i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica» e nel rispetto «delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».

Incostituzionale la norma della Provincia autonoma di Trento

L’art. 135 della legge prov. Trento n. 1 del 2008 ha introdotto, oltre a una disposizione sull’accertamento di conformità coerente con l’art. 36 del TUE, anche una disciplina che, diversamente da quanto previsto a livello statale, consente di rilasciare concessioni edilizie in sanatoria per opere conformi “al momento della presentazione della domanda, alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate (comma 7). In sostanza, nel territorio provinciale è stata ammessa – in via generalizzata – la possibilità di regolarizzare, sul piano amministrativo, opere che, al momento della loro realizzazione, si ponevano in contrasto con gli strumenti urbanistici a quel tempo vigenti, dietro pagamento di una sanzione pecuniaria maggiorata del 20%.

Secondo i giudici costituzionali “Una simile disciplina, venendo a derogare al requisito della cosiddetta “doppia conformità”, si pone in evidente contrasto con una norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, quale è quella contenuta nell’art. 36 t.u. edilizia, che, al comma 1, consente il rilascio della concessione in sanatoria «se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”.

Nessuna deroga alla doppia conformità

La doppia conformità e la sua applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale non possono essere derogate:

  • né per il fatto che, nel territorio provinciale, l’abusivismo edilizio sarebbe di dimensioni «contenute», soprattutto se comparato con altre realtà regionali;
  • né dall’avvenuta pubblicazione del Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) – in conversione in legge durante la pubblicazione della sentenza.

La Corte Costituzionale ha ribadito che spetta allo Stato – sia in sede di definizione dei principi fondamentali della materia «governo del territorio», sia in sede di adozione delle norme fondamentali di riforma economico-sociale – il compito di stabilire, a tutela dell’effettività della disciplina urbanistica ed edilizia su tutto il territorio nazionale, i casi in cui il requisito della cosiddetta “doppia conformità” debba trovare necessaria applicazione ai fini del rilascio della concessione in sanatoria, nonché i casi in cui possano ammettersi limitazioni alla sua concreta operatività.

Considerato, dunque, che a tale disciplina devono conformarsi tanto le regioni a statuto ordinario, quanto le regioni a statuto speciale nell’esercizio delle rispettive competenze legislative, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la disciplina della Provincia autonoma di Trento, nel caso dell’art. 135, comma 7, della Legge n. 1/2008.

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