Sanatoria paesaggistica con aumento di volume: ampliati i casi dal Salva Casa
La nuova sanatoria semplificata di cui all’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia ha ampliato i casi di sanatoria paesaggistica previsti dall’art. 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
Benché sia chiaro che la riforma del Salva Casa non si sia ancora completata e che mancano ancora alcuni importanti tasselli (oltre che chiarimenti), è altrettanto evidente che con la Legge n. 105/2024, di conversione con modifiche del D.L. n. 69/2024, il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) ne è uscito profondamente rinnovato.
Testo Unico Edilizia: le modifiche più rilevanti del Salva Casa
Tra le modifiche più rilevanti apportate al Testo Unico Edilizia (TUE) ricordiamo:
- la nuova definizione di stato legittimo (art. 9-bis, comma 1-bis);
- la disciplina prevista per i cambi d’uso (art. 23-ter);
- le nuove tolleranze costruttive (art. 34-bis);
- la regolarizzazione delle varianti ante ’77 e l’agibilità sanante (art. 34-ter);
- la nuova sanatoria semplificata (art. 36-bis).
Come anticipato, molte di queste nuove disposizioni necessitano ancora di un completamento normativo con l’aggiornamento della modulistica unificata (non indispensabile ma certamente utile) e la pubblicazione della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (anticipata dal Ministro Matteo Salvini) per la determinazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 36-bis del TUE.
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