Sanatoria paesaggistica con aumento di volume: ampliati i casi dal Salva Casa

La nuova sanatoria semplificata di cui all’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia ha ampliato i casi di sanatoria paesaggistica previsti dall’art. 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio

di Gianluca Oreto - 25/11/2024

Sanatoria e autorizzazione paesaggistica: prima del Salva Casa

Restando sul tema della nuova sanatoria semplificata di cui all’art. 36-bis del TUE non può sfuggire l’ampliamento della stessa agli interventi eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica “anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati”.

Per comprendere questo ampliamento è necessario partire dal “vecchio” accertamento di conformità di cui all’art. 36 del TUE e dall’art. 167, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Prima del Salva Casa, per poter ottenere il permesso di costruire o la SCIA in sanatoria, nel caso di assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, era necessario ottenere il via libera dell’autorità amministrativa competente. La “sanatoria paesaggistica”, ai sensi del citato art. 167, comma 4, poteva essere ottenuta nei seguenti casi:

  • per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
  • per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
  • per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Il successivo comma 5, art. 167, del D.Lgs. n. 42/2004, dispone che:

  • l’accertamento di compatibilità paesaggistica va richiesto dal proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati;
  • l'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni;
  • qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione;
  • l'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima;
  • in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria.

Sull’argomento, prima del Salva Casa, si è formata una giurisprudenza consolidata che ha chiarito come l’accertamento di conformità sia impossibile in caso di ampliamenti volumetrici in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

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