Sanatoria paesaggistica con aumento di volume: ampliati i casi dal Salva Casa
La nuova sanatoria semplificata di cui all’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia ha ampliato i casi di sanatoria paesaggistica previsti dall’art. 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
La sanatoria semplificata dopo il Salva Casa
La problematica è stata affrontata dal Salva Casa all’interno dell’art. 36-bis che, ricordiamo, disciplina la sanatoria semplificata “asimmetrica” nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali.
Per questa tipologia di intervento (sui quali sarebbe quanto meno gradito un intervento del legislatore che chiarisca esattamente cosa si intende per “parziale difformità”) è stata prevista la possibilità di accertamento di conformità se l'intervento risulti conforme:
- alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda;
- ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.
In tal modo viene slegato l’aspetto edilizio da quello urbanistico (scelta discutibile).
Per ottenere la sanatoria sarà necessario pagare la sanzione disciplinata al comma 5, art. 36-bis, TUE.
Di seguito le caratteristiche principali per questa nuova procedura:
- lo Sportello Unico Edilizia può condizionare il rilascio della sanatoria alla preventiva attuazione, entro un termine assegnato (non chiara la durata), degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate;
- nel caso di SCIA in sanatoria, lo sportello unico individua gli interventi conformativi precedenti fissando un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime (in difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il termine, l'attività si intende vietata). Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure;
- alla richiesta di permesso di costruire o alla presentazione
della SCIA in sanatoria va allegata:
- la dichiarazione del professionista abilitato per le necessarie conformità (per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento);
- l’attestazione della data di realizzazione dell’intervento (ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, TUE);
Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità.
Nel caso di immobili ubicati nelle zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, si applicano le stesse procedure previste (e ancora oscure) per le tolleranze costruttive (art. 34-bis, comma 3-bis, TUE).
Ultimo aspetto generale da considerare (e che lo differenzia notevolmente dalla sanatoria di cui all’art. 36 del TUE) riguarda gli effetti del silenzio sull’istanza di sanatoria semplificata: qualora il dirigente o il responsabile dell'ufficio non si pronunci con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, la richiesta si intende accolta (silenzio assenso). Nel caso di SCIA in sanatoria, il silenzio assenso si applica dopo 30 giorni (art. 19, comma 6-bis, della Legge n. 241/1990).
Nel caso di interventi eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, tali tempistiche si sospendono fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica.
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