Sanatoria paesaggistica con aumento di volume: ampliati i casi dal Salva Casa
La nuova sanatoria semplificata di cui all’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia ha ampliato i casi di sanatoria paesaggistica previsti dall’art. 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
Sanatoria paesaggistica con aumento di volume: cosa cambia con il Salva Casa
Come anticipato in premesse, l’aspetto più interessante di questa nuova procedura di sanatoria riguarda gli interventi eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica (comma 5-bis). Ampliando le casistiche di cui all’art. 167, comma 4, D.Lgs. n. 42/2004, il legislatore ha previsto che l'autorità preposta alla gestione del vincolo possa esprimere parere all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento “anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati”.
In questo caso, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. Mentre, in caso di rigetto della domanda, si applica la sanzione demolitoria di cui all'art. 167, comma 1, D.Lgs. n. 42/2004.
Sull’argomento si è recentemente espresso il Consiglio di Stato con la sentenza 4 novembre 2024, n. 8722 nella quale sul comma 5-bis, art. 36-bis, del TUE afferma “consentendo l’accertamento di conformità anche per interventi eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica sulla base del previo parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, peraltro anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati, sembrerebbe avere di fatto ampliato le previsioni di cui all’art. 167, ma delegando (nuovamente) al parere la valutazione di compatibilità paesaggistica, e dunque un giudizio di merito che, ove negativo, implicherà la demolizione, in luogo della sanzione pecuniaria”.
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