Sanatoria semplificata 2024: come funziona, quanto costa e come richiederla

Il Decreto Salva Casa riclassifica la gravità dell’abuso edilizio prevedendo una semplificazione per la sanatoria di quelli parziali o “minori”

di Gianluca Oreto - 11/06/2024

Sanatoria semplificata: i requisiti

Diversamente dalla condizione prevista nel caso di assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, per gli abusi parziali è previsto che la sanatoria possa essere richiesta e ottenuta se l'intervento risulti conforme:

  • alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda;
  • ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dello stesso.

Altro aspetto significativamente diverso per gli abusi maggiori riguarda il fatto che lo sportello unico per l’edilizia può rilasciare la cosiddetta “sanatoria condizionata” esclusa dalla giurisprudenza fino al 29 maggio 2024.

Sono tanti gli interventi dei tribunali che hanno escluso la sanatoria condizionata (ad esempio la sentenza del Consiglio di Stato 15 novembre 2023, n. 9776) secondo i quali un eventuale permesso di costruire in sanatoria contenente prescrizioni postulerebbe non la “doppia conformità” delle opere abusive pretesa dalla normativa, ma una sorta di conformità ex post condizionata all'esecuzione delle prescrizioni e quindi non esistente al tempo della presentazione della domanda di sanatoria, ma, eventualmente, solo alla data futura ed incerta in cui la richiedente avrebbe ottemperato alle prescrizioni.

Dal 30 maggio 2024, quindi, si potrà presentare un permesso di costruire in sanatoria in cui lo sportello ne condizioni il rilascio alla preventiva attuazione, entro un termine assegnato ma non specificato, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate.

Al permesso di costruire in sanatoria per le parziali difformità (su cui al momento non esiste alcuna modulistica) occorre allegare la dichiarazione del professionista abilitato che attesti le due conformità urbanistica (al momento della presentazione dell’istanza) ed edilizia (al momento della realizzazione dell’intervento).

Per la verifica dell’epoca di realizzazione dell'intervento il tecnico potrà utilizzare la documentazione prevista per l’attestazione dello stato legittimo (art. 9-bis, comma 1-bis, TUE).

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