Sanatoria semplificata: niente restituzione delle sanzioni

Il Decreto Salva Casa ha previsto la nuova sanatoria semplificata ma anche una norma di coordinamento che impedisce la restituzione delle somme versate a titolo di oblazione o sanzione

di Gianluca Oreto - 03/12/2024

Sanatoria semplificata: gli effetti sulle somme pagate

Analizziamo adesso gli effetti del comma 4, art. 3, D.L. n. 69/2024, che riguarda la nuova sanatoria semplificata di cui all’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia.

Preliminarmente non va sottaciuta l’ennesima pessima formulazione normativa che parla di “presentazione della richiesta di permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria”, precisando che la stessa “non dà diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di oblazione o per il pagamento di sanzioni già irrogate dall'amministrazione comunale o da altra amministrazione sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Una precisazione, quantomeno, inutile in considerazione che la presentazione di un titolo in sanatoria non corrisponde all’ottenimento della sanatoria stessa. Volendo adottare un’interpretazione estremamente critica, si potrebbe persino insinuare (sebbene non sia corretto) che, mentre la presentazione del titolo non consente il recupero delle somme versate, il rilascio definitivo del titolo in sanatoria potrebbe invece aprire a tale possibilità.

Fatta questa dovuta premessa, recentemente il Consiglio di Stato (sentenza n. 7486 del 9 settembre 2024) ha ricordato un principio ormai consolidato della giurisprudenza per cui l’avvenuta presentazione di un’istanza di sanatoria edilizia successiva ad un ordine di demolizione non incide sulla legittimità dello stesso ma solo sulla sua efficacia. Un concetto estendibile anche ai giudizi in corso.

Nel caso, infatti, i giudici abbiano rigettato un ricorso presentato prima del Salva Casa per l’annullamento di un provvedimento di rigetto (anche tacito) su una domanda di sanatoria, se successivamente è stata presentata una nuova istanza ai sensi del D.L. n. 69/2024, l’efficacia degli atti impugnati rimarrebbe sospesa fino alla pronuncia del Comune sulla nuova domanda che:

  • se favorevole, rappresenterebbe una sopravvenienza tale da rendere legittimo l’intervento sulla base della nuova normativa, a prescindere dall’esito della prima sentenza;
  • se sfavorevole, riprenderebbe efficacia l’ingiunzione di ripristino.

Se alla nuova domanda di sanatoria semplificata di cui all’art. 36-bis, si dovesse ottenere la sanatoria dell’abuso (anche tacita), così come previsto all’art. 3, comma 4, del Salva Casa, il Comune non dovrebbe restituire le somme eventualmente già versate.

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