Sanatoria semplificata: niente restituzione delle sanzioni
Il Decreto Salva Casa ha previsto la nuova sanatoria semplificata ma anche una norma di coordinamento che impedisce la restituzione delle somme versate a titolo di oblazione o sanzione
Sanatoria semplificata: le nuove sanzioni
Il fatto che l’amministrazione non debba restituire le somme già versate a titolo di oblazione o per il pagamento di sanzioni già irrogate, significa pure che le stesse non si potranno compensare con le nuove sanzioni previste dal Salva Casa per la nuova sanatoria semplificata.
Il comma 5, art. 36-bis, del d.P.R. n. 380/2001 dispone che per ottenere la sanatoria semplificata (sia tramite permesso di costruire che SCIA) è, altresì, necessario il pagamento a titolo di oblazione, di un importo:
- pari al doppio del contributo di costruzione o, in caso di gratuità, pari al contributo per il rilascio del permesso di costruire, incrementato del 20% in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire e in caso di variazioni essenziali. Tale incremento non si applica nei casi in cui l'intervento possieda la doppia conformità “simmetrica” ovvero risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;
- pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro ove l'intervento sia eseguito in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di cui all'articolo 37, e in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
Altra sanzione da considerare riguarda gli interventi eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica. In questo caso, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, si applica una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
Sul calcolo delle sanzioni, tecnici della P.A., liberi professionisti e committenti, sono in attesa della “mini-guida del MIT”.
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