Sanatoria semplificata post Salva Casa, l’effetto sanante in difetto di Autorizzazione Paesaggistica
La procedura di sanatoria semplificata delle opere in assenza di autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.P.R. n. 380/2001 post Decreto Salva Casa
Accertamento di compatibilità paesaggistica
Tra i due regimi sananti vi è una sostanziale differenza che risiede non più nella disciplina urbanistico-edilizia, ma nella procedura finalizzata all’accertamento di compatibilità paesaggistica prevista dall’art.36-bis, da applicarsi laddove l’intervento realizzato in parziale difformità o con variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo edilizio sia stato concretizzato anche in assenza o in difformità dall’Autorizzazione Paesaggistica.
Entrando nel dettaglio, l’art. 36-bis, comma 4, del Testo Unico Edilizia prevede che:
- il tecnico comunale richiede all’autorità preposta alla gestione del vincolo il parere vincolante di accertamento della compatibilità paesaggistica, anche nelle ipotesi in cui le opere abbiano generato nuove superfici utili o nuove volumetrie rispetto al progetto assentito;
- l’autorità preposta ha 180 giorni per esprimersi, inclusi 90 giorni per il parere della soprintendenza.
- in caso di mancato riscontro, si forma il silenzio-assenso e il tecnico comunale può procedere autonomamente.
L’iter è applicabile anche quando l’intervento risulta incompatibile con il vincolo paesaggistico, ma il vincolo è stato imposto successivamente alla realizzazione. In questo caso sarà onere del tecnico abilitato incaricato comprovare l’epoca di realizzazione dell’intervento che l’attesta ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001.
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