Sanatoria semplificata post Salva Casa, l’effetto sanante in difetto di Autorizzazione Paesaggistica

La procedura di sanatoria semplificata delle opere in assenza di autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.P.R. n. 380/2001 post Decreto Salva Casa

di Donatella Salamita - 03/01/2025

Procedura ordinaria per l’Autorizzazione Paesaggistica (art. 146, D.Lgs. n. 42/2004)

Preliminarmente ricordiamo che l’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 dispone che non si possano modificare immobili ed aree di interesse paesaggistico se non con il previo ottenimento dell’Autorizzazione Paesaggistica, attraverso la presentazione del progetto degli interventi da realizzare.

L'iter procedurale non prevede l’intervento diretto del tecnico comunale, salvo nei casi in cui la Regione abbia delegato specifiche competenze all’ente locale. In generale, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è affidato alla soprintendenza e agli organi preposti alla tutela del vincolo. Questa autorizzazione, oltre a verificare la compatibilità tra l’interesse paesaggistico e l’intervento proposto, costituisce un atto autonomo e preliminare rispetto al titolo edilizio. La sua efficacia decorre dal medesimo giorno del rilascio del titolo edilizio stesso.

Nella procedura ordinaria, l’amministrazione competente al rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica, una volta ricevuta l’istanza, verifica preliminarmente se le opere rientrano tra quelle soggette ad autorizzazione. Successivamente controlla la completezza della documentazione e, se necessario, richiede integrazioni. Entro 40 giorni dal ricevimento del progetto, procede agli accertamenti relativi alla conformità delle opere con le prescrizioni dei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e del Piano Paesaggistico, trasmettendo poi la documentazione e una Relazione Tecnica Illustrativa alla soprintendenza, insieme a una proposta di provvedimento. L’avvio del procedimento e la trasmissione al soprintendente vengono comunicati al richiedente.

La soprintendenza, entro 45 giorni dalla ricezione degli atti, esprime il proprio parere sulla compatibilità paesaggistica e sulla conformità al Piano Paesaggistico. In caso di parere negativo, questo viene trasmesso al richiedente come preavviso di diniego, ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990, entro 20 giorni dalla ricezione del parere.

L’intera procedura, in caso di diniego, si conclude in un massimo di 105 giorni. Se invece la soprintendenza non si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione degli atti progettuali, l’amministrazione competente può intervenire direttamente, concludendo la procedura entro un massimo di 100 giorni.

Infine, ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali, trascorsi questi ulteriori 100 giorni senza decisioni, il richiedente può rivolgersi alla Regione per ottenere l’Autorizzazione Paesaggistica “in via sostitutiva”. La Regione ha 60 giorni per esprimersi e può delegare questa funzione a province, forme associative tra enti locali o comuni con adeguate competenze tecnico-scientifiche. Qualora la Regione non agisca o non abbia delegato tale funzione, il richiedente può nuovamente rivolgersi alla soprintendenza.

Il procedimento per l'Autorizzazione Paesaggistica, a partire dalla presentazione dell’istanza e della documentazione all’amministrazione competente, può durare fino a 160 giorni. Ecco una sintesi delle fasi principali:

  1. Verifica preliminare dell’amministrazione competente: l’amministrazione riceve l’istanza, verifica la documentazione e, se completa, trasmette gli atti alla soprintendenza entro 40 giorni.
  2. Parere della soprintendenza: la soprintendenza esprime il parere di compatibilità paesaggistica entro 45 giorni dalla ricezione degli atti.
  3. Notifica del diniego: in caso di parere negativo, l’amministrazione comunica il preavviso di diniego al richiedente entro 20 giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza.
  4. Intervento dell’amministrazione in caso di silenzio: se la soprintendenza non si pronuncia entro 60 giorni, l’amministrazione competente può procedere autonomamente al rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica. Contestualmente, il richiedente può presentare domanda “in via sostitutiva” alla Regione.
  5. Pronuncia della Regione: la Regione, ricevuta la richiesta, ha 60 giorni per esprimersi. Se risulta inadempiente, il richiedente può nuovamente rivolgersi alla soprintendenza per ottenere l’autorizzazione.

Nel procedimento emerge che gli enti locali possono intervenire nel rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica solo se delegati dalla Regione. In caso di mancata delega o di inadempienza regionale, la richiesta “in via sostitutiva” deve essere indirizzata al soprintendente.

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