Sanatoria semplificata post Salva Casa, l’effetto sanante in difetto di Autorizzazione Paesaggistica
La procedura di sanatoria semplificata delle opere in assenza di autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.P.R. n. 380/2001 post Decreto Salva Casa
L’art. 36-bis non deroga né disallinea le Normative
Una lettura preliminare dei commi 4 e 5-bis dell’art. 36-bis del d.P.R. 380/2001 potrebbe suggerire un’autonomia del tecnico comunale nell’assegnazione di prassi di notevole importanza. Tuttavia, l’art. 1, comma 2, del d.P.R. 380/2001 stabilisce che restano ferme le disposizioni di tutela dei beni culturali e ambientali del D.Lgs. n. 42/2004, e l’art. 183 di quest'ultimo ribadisce che le leggi non possono derogare ai principi del decreto se non tramite espressa modifica.
Una corretta interpretazione porta a concludere che:
- il tecnico comunale procede autonomamente solo se si forma il silenzio-assenso a seguito della mancata pronuncia dell’amministrazione preposta alla gestione del vincolo, senza che l’accertamento di compatibilità paesaggistica venga compiuto direttamente da lui. Secondo il comma 4, infatti, l’autorità competente deve pronunciarsi entro centottanta giorni, di cui novanta per il parere vincolante della soprintendenza. Se tale parere non viene fornito, si intende formato il silenzio-assenso, e il tecnico può procedere autonomamente;
- il tecnico comunale non interviene autonomamente se è prevista la sanzione della demolizione, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004. In caso di rigetto della domanda, si applica la sanzione demolitoria, come indicato nel comma 5-bis del d.P.R. 380/2001.
In sintesi, l’art. 36-bis del Testo Unico per l’Edilizia prevede che la compatibilità paesaggistica delle opere realizzate in difformità o senza l’Autorizzazione Paesaggistica venga valutata dall’amministrazione competente entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda, inclusi i novanta giorni necessari per il parere della soprintendenza. Il tecnico comunale interviene autonomamente solo se si forma il silenzio-assenso, e solo su una procedura ritenuta legittima dagli organi competenti.
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