Sanatoria semplificata in zona sismica dopo il Salva Casa: novità e procedure
Il Decreto Salva Casa ha previsto una nuova forma di sanatoria semplificata utilizzabile anche per regolarizzare gli immobili ubicati in zona sismica. Vediamo come
Un abuso edilizio può essere sanato anche in una zona sismica? Quali sono i requisiti per accedere alla sanatoria semplificata in queste aree? E quali sono le implicazioni per la sicurezza delle costruzioni?
Salva Casa e sanatoria semplificata
A fornire una risposta a questi interrogativi è il nuovo art. 36-bis del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), introdotto dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), che ha previsto una nuova procedura semplificata per la regolarizzazione delle parziali difformità e delle variazioni essenziali. La vera novità, però, riguarda gli immobili ubicati in zona sismica, per i quali la sanatoria è ora concessa applicando le disposizioni dell'art. 34-bis, comma 3-bis, che disciplina le tolleranze costruttive in tali aree.
A differenza della sanatoria ordinaria di cui all’art. 36 del Testo Unico Edilizia (TUE), con il nuovo art. 36-bis il legislatore ha deciso di affrontare il tema legato alla violazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, di cui alla Parte II (Normativa tecnica per l’edilizia), Capo IV (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), Sezione II (Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche), del TUE.
A differenza dell’art. 36, infatti, l’art. 36-bis prevede una maggiore flessibilità nel regolarizzare difformità edilizie parziali e variazioni essenziali, senza richiedere la doppia conformità simmetrica. Tuttavia, per gli immobili situati in zone sismiche di cui all’art. 83 del TUE (ad eccezione di quelle a bassa sismicità), la regolarizzazione richiede specifiche attestazioni di conformità sismica.
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