Sanatoria semplificata in zona sismica dopo il Salva Casa: novità e procedure

Il Decreto Salva Casa ha previsto una nuova forma di sanatoria semplificata utilizzabile anche per regolarizzare gli immobili ubicati in zona sismica. Vediamo come

di Redazione tecnica - 21/02/2025

La sanatoria strutturale

Entrando nel dettaglio, il comma 3-bis dell’art. 36-bis dispone “Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al medesimo articolo 83, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 34-bis, comma 3-bis”.

L’art. 34-bis, comma 3-bis, dispone a sua volta che “Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, il tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II. Tale attestazione, riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 2,corredata dalla documentazione tecnica sull'intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall'articolo 93, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l'acquisizione dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 94, ovvero per l'esercizio delle modalità di controllo previsto dalle regioni ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 5, per le difformità che costituiscano interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3 l'autorizzazione di cui all'articolo 94, comma 2, o l'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell'articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi”.

Sostanzialmente, tale disposizione stabilisce che:

  • il tecnico abilitato attesta il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell’intervento;
  • l’attestazione deve essere corredata da una documentazione tecnica dettagliata, predisposta sulla base delle prescrizioni minime richieste dall’art. 93, comma 3, del TUE secondo il quale “Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche”;
  • la documentazione viene trasmessa allo sportello unico per l’acquisizione dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale (art. 94 del TUE) oppure per il controllo regionale ai sensi dell’art. 94-bis del TUE, per le difformità di minore rilevanza;
  • se l’intervento è privo di rilevanza o di minore rilevanza sismica, il tecnico può presentare una dichiarazione asseverata sull’avvenuto decorso dei termini per i controlli regionali, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase.
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