Sanatoria semplificata in zona sismica dopo il Salva Casa: novità e procedure
Il Decreto Salva Casa ha previsto una nuova forma di sanatoria semplificata utilizzabile anche per regolarizzare gli immobili ubicati in zona sismica. Vediamo come
Chi e come si può accedere alla sanatoria semplificata?
Ricordiamo che possono accedere alla sanatoria semplificata di cui all’art. 36-bis tutti gli interventi edilizi eseguiti in parziale difformità dal titolo edilizio o in presenza di variazioni essenziali (art. 32 del TUE), a condizione che siano conformi:
- alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda;
- alle norme edilizie vigenti al momento della realizzazione dell’opera.
Per gli immobili ubicati in zona sismica, il tecnico deve verificare che l’intervento non comprometta la sicurezza strutturale dell’edificio e che rispetti le prescrizioni vigenti al momento della realizzazione.
L’iter per la sanatoria degli immobili situati in zona sismica prevede, dunque, le seguenti fasi:
- presentazione della richiesta di sanatoria edilizia;
- dichiarazione del tecnico abilitato sulla conformità edilizia e sismica, con riferimento alle norme vigenti al momento della realizzazione dell’abuso;
- dimostrazione dell’epoca di realizzazione dell’intervento, mediante la documentazione prevista dall’art. 9-bis del TUE (o, in mancanza, con dichiarazione asseverata del tecnico);
- trasmissione della documentazione tecnica allo sportello unico per l’acquisizione dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale o per il controllo regionale (artt. 94 e 94-bis del TUE);
- pagamento delle oblazioni e delle sanzioni previste dall’art. 36-bis, comma 5.
Inoltre, l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 34-bis e 36-bis non può pregiudicare i diritti dei terzi (art. 34-bis, comma 3-ter), garantendo così una maggiore tutela nei confronti di eventuali soggetti coinvolti.
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