Sanatoria semplificata in zona sismica dopo il Salva Casa: novità e procedure
Il Decreto Salva Casa ha previsto una nuova forma di sanatoria semplificata utilizzabile anche per regolarizzare gli immobili ubicati in zona sismica. Vediamo come
La procedura per il pagamento delle sanzioni
Le Linee di indirizzo e criteri interpretativi sul DL Salva Casa pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha fornito delle indicazioni in merito al trattamento sanzionatorio.
In particolare, il MIT ha chiarito che ai fini della liquidazione delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, i competenti uffici comunali dovranno:
- inviare all’Agenzia delle Entrate la richiesta di quantificazione dell’incremento del valore venale;
- all’esito della quantificazione di tale incremento, determinare la sanzione applicabile secondo criteri di proporzionalità rispetto alla variazione percentuale del valore venale dell’immobile valutato dall’Agenzia delle entrate.
A titolo esemplificativo, in caso di incrementi del valore venale dell’immobile pari al 20%, il Comune potrà applicare un incremento del 20% del minimo edittale.
Il Comune mantiene in ogni caso la facoltà di indirizzare l’operato dei propri uffici nella determinazione delle sanzioni, adottando un criterio parametrato sull’incremento del valore venale dell’immobile, ma anche su ulteriori elementi discrezionali individuati dall’amministrazione, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Per quanto riguarda gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA, ai sensi dell’art. 37 del TUE, qualora il Comune valuti che l’abuso non abbia comportato un aumento del valore venale dell’immobile, l’oblazione sarà applicata nella misura minima prevista dall’art. 36-bis, comma 5, lettera b) (1.032 euro o 516 euro), senza la necessità di acquisire la valutazione dell’Agenzia delle Entrate.
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