Bonus sanificazione: Provvedimento, modello e istruzioni
Potrà essere inviato da contribuenti e intermediari dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 tramite l’apposito servizio web dedicato
Con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia 15 luglio 2021, n.191910, sono state definite le modalità di accesso al nuovo credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.
Art. 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Ricordiamo che il credito d’imposta è previsto dall’articolo 32 rubricato “Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione” del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto “Decreto Sostegni-bis”) recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, un credito d’imposta del 30%, fino a un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario, in favore degli operatori economici, degli enti non commerciali e delle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, per l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19. Così come previsto al comma 4 dello steso articolo 32, un provvedimento dell’Agenzia delle entrate dovrà definirà le modalità attuative della norma, anche al fine del rispetto del limite complessivo di spesa, fissato in 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Modello, Istruzioni e Specifiche tecniche
Con il Provvedimento sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione del nuovo bonus sanificazione riconosciuto per le spese relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 2021 destinate alla bonifica degli ambienti e degli strumenti di lavoro e all’acquisto di dispositivi di protezione; con il Provvedimento è, anche, approvato il modello per comunicare le spese sostenute, con le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione, e consentire, così, l’individuazione della quota fruibile.
Comunicazione dal 4 ottobre 2021
Dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 i beneficiari, o i loro intermediari, dovranno trasmettere, esclusivamente online, all’Agenzia il modello approvato con il provvedimento di oggi, utilizzando i tradizionali canali telematici dell’Agenzia o l’apposito servizio web, disponibile nell’area riservata del sito. Il sistema rilascia, entro 5 giorni, una ricevuta che attesta la presa in carico o l’eventuale scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni, a seguito dei controlli formali dei dati inviati.
La finestra temporale vale anche per l’invio di una nuova comunicazione in sostituzione di quella precedente e per presentare, con le stesse modalità, la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.
Utilizzazione del credito d’imposta
Il credito d’imposta, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- in compensazione tramite F24 le cui istruzioni per la compilazione saranno impartite con successiva risoluzione.
Un successivo provvedimento dell’Agenzia, da emanare entro il 12 novembre 2021, al termine del periodo di presentazione delle istanze delle spese ammissibili, determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili, ai fini del rispetto del plafond di 200milioni di euro per l’anno in corso. La misura percentuale è ottenuta rapportando il detto limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti, come risultante dalle comunicazioni validamente presentate.
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