Sblocco crediti edilizi, attesa sulle decisioni del Senato
Entra nel vivo la discussione sul DDL di conversione del Decreto Aiuti-bis. Fondazione Inarcassa: lo sblocco è legato alla responsabilità solidale
È iniziata in Senato la discussione sul testo del DDL di conversione del D.L. n. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis), sul quale sono riposte le speranze di molti, tra imprese, committenti e professionisti, perché il testo finale sciolga dei nodi ormai diventati dei cappi per il settore. Speranze riposte anche da Fondazione Inarcassa, nelle parole del suo presidente, l’ing. Franco Fietta, che torna a rimarcare l’attuale blocco dei crediti edilizi. “Stiamo assistendo ad una pesante crisi di liquidità per le migliaia di professionisti dell’area tecnica impegnati nelle attività connesse ai bonus edilizi”.
Superbonus e blocco dei crediti, la discussione in Senato
Una situazione di stallo dovuta a un altro, spinoso problema: quello della responsabilità solidale. “Sappiamo che il mercato non sarà sbloccato - spiega Fietta - finché non sarà esclusa la responsabilità in solido di chi acquista il credito. Costoro, pur non avendo avuto alcun ruolo nell'origine e/o fruizione del credito fiscale, potrebbero infatti perdere l'intero investimento proposto dalla banca”.
Il Presidente sottolinea l’impegno di una parte del Parlamento nell’accogliere perplessità e suggerimenti della Fondazione, con la presentazione di emendamenti che intervengono proprio sul meccanismo di responsabilità solidale.
Il riferimento è alla proposta dell’inserimento di un Art. 12-bis:
- emendamento 12.0.9:
“Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 12-bis. (Bonusedilizi - Responsabilità del cessionario finale)
All'articolo 121, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:- a) alla lettera a), è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: ''. La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto”;
- b) alla lettera b), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: ''. La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto”».
- emendamento 12.0.10:
“Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 12-bis. (Bonus edilizi - Responsabilità del cessionario finale)
1. All'articolo 121, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modifiche:- a) alla lettera a), è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: ''. La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto”;
- b) alla lettera b), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: ''. La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto”».
- emendamento 12.0.11:
“Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 12-bis. 1. All'articolo 121, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:- a) alla lettera a), è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: “. La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto”;
- b) alla lettera b), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: ''. La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto”».
L’auspicio della Fondazione è che tali emendamenti siano accolti, “per scongiurare una profonda crisi che si sta abbattendo sull'intera filiera dell'edilizia, dalle imprese ai professionisti della progettazione” - ha concluso Fietta.
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