Scambio dati su Piattaforme online: lo schema di Decreto
Consultazione pubblica del MEF sullo schema di decreto legislativo che recepisce le modifiche della Direttiva UE 2021/514
È disponibile per la consultazione pubblica sul sito del dipartimento Finanze del MEF lo schema di decreto legislativo con il quale sono state recepite le modifiche della direttiva Ue 2021/514 in tema di cooperazione e scambio automatico di informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali e amministrazioni.
Scambio informazioni su piattaforme digitali: lo schema di Decreto Legislativo
Fino al prossimo 20 luglio 2022, gli operatori economici, le associazioni di categoria, gli ordini professionali e gli esperti in materia potranno quindi inviare il proprio contributo e le proprie proposte sia relativamente all’intero contenuto, che in riferimento a specifiche parti della bozza.
La Direttiva UE 2021/514 è intervenuta sulle disposizioni contenute nella direttiva 2011/16, estendendo e rafforzando le disposizioni relative allo scambio di informazioni e cooperazione amministrativa tra gli Stati e ampliando l’ambito di operatività dello scambio automatico alle informazioni fornite dai Gestori di piattaforme digitali.
Lo schema di Decreto
Lo schema del Decreto Legislativo è così composto:
Capo I - Disposizioni generali
- Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
Capo II - Adeguata verifica
- Art. 3 - Adeguata verifica in materia fiscale al fine di identificare i Venditori esclusi
- Art. 4 - Adeguata verifica in materia fiscale al fine di identificare i Venditori oggetto di comunicazione
- Art. 5 - Adeguata verifica in materia fiscale al fine di determinare lo Stato membro o gli Stati membri di residenza del Venditore
- Art. 6 - Adeguata verifica in materia fiscale ai fini della raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione
- Art. 7 - Termini e validità delle procedure di adeguata verifica
- Art. 8 - Applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale esclusivamente ai Venditori attivi
- Art. 9 - Espletamento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale da parte di terzi
Capo III - Obblighi di comunicazione e scambio di informazioni
- Art. 10 - Obblighi di comunicazione e esoneri
- Art.11 - Informazioni da comunicare
Capo IV - Ulteriori disposizioni per l’efficace attuazione
- Art. 12 - Disposizioni atte a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione
- Art. 13 - Procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione
- Art. 14 - Registrazione unica di un Gestore di Piattaforma con obbligo di comunicazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d, punto 2
- Art. 15 - Scambio di informazioni
Capo V - Altre disposizioni
- Art. 16 - Modifiche alle disposizioni vigenti
- Art.17 - Disposizioni in materia di protezione dei dati
- Art. 18 - Clausola di invarianza finanziaria
- Art. 19 - Decorrenza
Come specificato nello schema, gli obblighi relativi alle procedure di scambio automatico dei dati inizieranno ufficialmente dal 1° gennaio 2023, con un primo scambio tra le amministrazioni interessate nel 2024.
Documenti Allegati
Schema di DecretoIL NOTIZIOMETRO