SCIA edilizia: dalla Cassazione caratteristiche e limiti
La segnalazione certificata non è un permesso di costruire e può essere utilizzata solo per alcune tipologie di interventi
SCIA e permesso di costruire sono due cose molto diverse, ma molto spesso si fa confusione tra quella che è una segnalazione certificata di inizio attività, presentata da un privato e un titolo abilitativo rilasciato dagli uffici competenti a seguito di un'istanza.
SCIA edilizia, caratteristiche e limiti: la sentenza della Cassazione
Presentare una SCIA non equivale quindi ad avere ottenuto un permesso di costruire: anche quando gli interventi effettuati sono conformi a quanto segnalato, se sono abusivi rimangono tali. Lo spiega molto bene la Corte di Cassazione, III Sez. Penale, con la sentenza n. 11069/2022, inerente il ricorso presentato a seguito del sequestro di alcune opere abusive.
Il provvedimento di sequestro era motivato dal fatto che i lavori sarebbero stati eseguiti in assenza del permesso di costruire, dell'autorizzazione paesaggistica in zona vincolata oltre che dell'autorizzazione sismica. Il proprietario invece sosteneva la legittimità degli interventi perché eseguiti in conformità alla SCIA e che si trattava non di un intervento di ristrutturazione edilizia ma di manutenzione ordinaria, non soggetta al rilascio del permesso di costruire.
Interventi di ristrutturazione edilizia
La Cassazione ha respinto il ricorso, sottolineando appunto che era stata realizzata una nuova costruzione in una zona a vincolo paesaggistico senza la relativa autorizzazione, oltre che senza autorizzazione sismica ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 prevista per interventi in zona sismica.
Come ha ricordato la Suprema Corte, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001, configurano ristrutturazione edilizia gli interventi rivolti a trasformare l'organismo edilizio preesistente in uno in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti e necessitano del permesso di costruire.
Una SCIA quindi non basta: disciplinata dall'art. 19 della legge n.241/1990, essa non è un atto pubblico, né porta alla formazione di un provvedimento implicito.
Caratteristiche della Segnalazione certificata di inizio attività
Per comprendere meglio quanto ha affermato la Cassazione, spieghiamo cos’è la SCIA, ossia la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Disciplinata dall’art. 19 della legge n. 241/1990, la norma prevede al comma 1 che “Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, (…) il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni (…) ivi compresi gli atti (…) previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche (…).”
Inoltre il comma 3 dello stesso articolo dispone che: “L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa”.
Nei casi di Scia in materia edilizia, il comma 6-bis riduce il termine di sessanta giorni a trenta giorni.
Testo Unico Edilizia: gli interventi subordinati a SCIA
Come disposto dall’art. 22 del Testo Unico Edilizia, sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:
- gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o i prospetti;
- gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c).
- le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali) e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
- le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore. In questo caso è necessaria una comunicazione a fine lavori con attestazione del professionista.
Inoltre la realizzazione degli interventi che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell’assetto idrogeologico, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative.
Come ha ben spiegato la Cassazione, un intervento di ristrutturazione o una nuova costruzione non possono essere realizzati solo con una SCIA. Ciò significa che la presentazione di una segnalazione certificata non presuppone la legittimità degli interventi contenuti in essa: l'amministrazione conserva il potere di verificarla ed eventualmente vietare l’attività o di disporne la rimozione degli effetti per accertata carenza delle condizioni, modalità o fatti legittimanti, come accaduto nel caso in esame.
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