SCIA semplificata per spettacoli dal vivo: nuova circolare del Ministero
Dopo alcuni usi distorti delle norme di semplificazione, il documento definisce con chiarezza gli ambiti di applicazione del regime confermato con il Milleproroghe 2024
Fatta la legge, trovato l'inganno, si potrebbe dire, leggendo la Circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno del 7 maggio 2024, n. 15015, con cui ha richiamato l'attenzione sul regime di SCIA semplificata per gli spettacoli dal vivo, utilizzato impropriamente in alcuni ambiti di attività.
Milleproroghe 2024 e SCIA spettacoli dal vivo: chiarimenti sulle semplificazioni
Secondo quanto previsto dal Milleproroghe 2024 (D.L. n. 215/2023), fino al 31 dicembre 2024 è infatti vigente il regime semplificato di SCIA per la realizzazione di spettacoli dal vivo quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in orario compreso tra le ore 08.00 e le ore 01.00 del giorno seguente, destinati a un numero massimo di 2.000 partecipanti.
Come ha evidenziato la Circolare, in alcuni casi è stato fatto un uso distorto del termine “danza”, facendovi rientrare anche discoteca e locali da ballo. Queste tipologie di attività non rientrano invece nell'ambito di applicazione della SCIA semplificata, in quanto “il pubblico non assiste in maniera passiva allo spettacolo di danza, ma è esso stesso soggetto attivo del ballo”, motivo per cui “l’applicazione della semplificazione al comparto delle discoteche e delle sale da ballo è in grado di pregiudicare gli interessi primari della sicurezza e dell'incolumità pubbliche, in quanto verrebbe inevitabilmente meno il complesso sistema di presidio dettato per gli spettacoli e intrattenimenti pubblici dal combinato disposto degli artt. 68,69 e 80 del TULPS”.
Inoltre il regime di semplificazione si riferisce a un unico evento la cui durata è compresa nell’arco di tempo indicato dalla norma (dalle ore 8.00 alle ore 1.00 del giorno seguente). Vanno quindi esclusi gli eventi che si protraggono per più giorni, anche se articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00 del giorno seguente, motivo per cui la presentazione di una SCIA ogni qual volta scadono le ore 01.00 del giorno seguente “rappresenta un mero espediente volto ad eludere l'applicazione del regime giuridico ordinario e, con esso, le verifiche e i controlli di natura tecnica affidati all'organo di vigilanza”.
In questo caso il Sindaco rilascia la licenza di esercizio, previa acquisizione del parere della Commissione di vigilanza sui Locali di pubblico spettacolo.
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