Lo scorporo della manodopera e la confusione che regna sovrana
La tutela dei lavoratori dietro lo scudo di un sofisma alla luce dell'art. 41, comma 4 del nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023
Lo studio allegato si propone di effettuare una lettura critica dell’art. 41, comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), che come noto dispone: “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.
Antefatti storici
La lettura della norma parte dagli antefatti storici, ed in particolare dall’analisi dell’art. 82 c. 3-bis (ed ancor prima l’art. 81 c. 3-bis) dell’abrogato d.lgs. 163/2006, il quale prevedeva che “Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali”, conducendo una puntuale analisi degli orientamenti giurisprudenziali formatisi su dette norme: interpretazione letterale vs interpretazione sistematica.
Il fuoco dell’analisi si sposta dipoi:
- sul bando tipo ANAC n. 1, il quale ha inteso inserire una (presunta) facilitazione: "Al fine di facilitare le operazioni di valutazione della componente economica dell’offerta, è stato ritenuto più agevole applicare il ribasso ad un importo totale comprensivo dei costi di manodopera ribadendo che questi ultimi non sono soggetti a ribasso. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall’operatore nell’offerta saranno, poi, oggetto di verifica".
- sul parere MIT n. 2154 del 19/07/2023, che conferma le indicazioni contenute nel bando tipo, invero senza particolari sforzi argomentativi.
- sul Quaderno ANCI n. 43 (Le principali novità del nuovo Codice dei contratti), ove si legge: “sembrerebbe che i costi della manodopera fossero nuovamente ritornati alla vecchia disposizione di non assoggettarli a ribasso”. Tuttavia, leggendo la disposizione “unitamente a quanto indicato nel secondo periodo; soprattutto, secondo quanto riportato all’art. 108 comma 9 e 110 comma 1, si evince che tali costi sono soggetti a ribasso e rimane confermato il controllo di congruità previsto all’art. 95 comma 10 del D. Lgs.50/2016”.
- sulla sentenza del Consiglio di Stato n. n. 5665/2023, da taluno interpretata in maniera non condivisibile nel senso di una possibile legittimazione -anche nel nuovo Codice- alla ribassabilità diretta della manodopera, con una sua precisa contestualizzazione alla luce dei concreti fatti di causa.
Detti documenti (eccettuata quindi la richiamata sentenza), più o meno velatamente, sembrano aderire ad (o comunque non escludere) una lettura sistematica della norma analoga a quella sviluppatasi nel previgente sistema normativo, tale per cui anche gli importi scorporati dal ribasso potrebbero in realtà essere oggetto di ribasso diretto.
Lo studio, muovendo dai contenuti dell’art. 1, c. 2 lett. t) della L. 21 giugno 2022 n. 78 (la quale prevede “in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso”), letti alla luce della giurisprudenza costituzionale relativa ai rapporti tra legge delegante e legge delegata, dubita dell’accessibilità, anche in relazione al nuovo Codice, ad una siffatta e radicale interpretazione sistematica.
La riduzione dei costi della manodopera
Circoscrivendo le ambigue nozioni di “ribasso complessivo dell’importo” e di “più efficiente organizzazione aziendale” prevedute dal prefato art. 41, ed in adesione ad un’interpretazione letterale della norma, lo studio:
- non dubita della possibilità di ridurre (indirettamente) i costi per la manodopera stimati dalla stazione appaltante e scorporati dal ribasso. Diversamente opinando gli artt. 108, c. 9, 41, c. 14, II° periodo e 110, commi 4, lett. a) e 5 lett. d) del nuovo Codice non avrebbero ragione d’esistere. Ma ciò giustappunto solo indirettamente, ovvero non mediante un ribasso diretto sulla componente manodopera, in quanto non soggetta a ribasso, ma mediante una sua riduzione nell’ambito della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 108, c. 9 del Codice.
- dubita quindi della possibilità di ribassare direttamente l’importo relativo alla manodopera, in quanto scorporato dall’importo da assoggettare a ribasso. Il ribasso in senso stretto è riferibile solo ed esclusivamente agli importi assoggettati a ribasso, tra cui con tutta evidenza non rileva la componente manodopera;
- dubita dell’effettività della facilitazione introdotta dal bando tipo ANAC. O l’ANAC aderisce ad un’interpretazione sistematica, ed ammette quindi un ribasso diretto anche sui costi della manodopera, sebbene ribadisca in più punti che questi non sono soggetti a ribasso. O la facilitazione costituisce in realtà un’aporia: “applicare il ribasso ad un importo totale comprensivo dei costi di manodopera”, ancorché questi ultimi non siano “soggetti a ribasso”. Il bando tipo, peraltro, non si premura di chiarire quali siano le conseguenze (i.e. necessaria esclusione?) correlabili ad un ribasso che, in ragione della sua rilevante entità, intacchi in concreto anche la componente manodopera, che il bando tipo medesimo in più punti qualifica come non ribassabile. Non lo chiarisce in quanto aderisce all’interpretazione sistematica?
Non esimendosi dall’anticipazione delle possibili critiche alla tesi sostenuta, lo studio evidenza conclusivamente la scarsissima portata operativa della norma, ed il carattere meramente fittizio della tutela accordata ai lavoratori derivante dalla sua applicazione.
Fuori dai limitati casi in cui il ribasso possa astrattamente essere superiore al 100% dell’importo ribassabile (i.e. appalti ad altissima intensità di manodopera), lo scorporo della manodopera rimane un demagogico slogan privo di qualsivoglia utilità: la manodopera è nella maggior parte dei casi comunque indirettamente ribassabile (i.e. riducibile), quale effetto e riflesso del maggior ribasso proponibile sulla componente ribassabile, (quasi sempre) giustificabile giustappunto grazie alla riduzione (ex. art. 108) del costo della manodopera, se ed in quanto riferibile ad una più efficiente organizzazione aziendale (ex. art. 41), nel rispetto dei minimi salariali retributivi (ex art. 110).
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