Secondo Condono Edilizio: la Cassazione sulla sospensione dell'ordine di demolizione
La sospensione va valutata dal giudice dell'esecuzione sulla base di alcuni criteri, in assenza dei quali l'istanza non può essere accolta
Avere contezza dello stato legittimo di un immobile è essenziale per evitare spiacevoli sorprese, come ordini di demolizione pendenti o domande di condono ancora non perfezionate. Chi acquista o eredita un bene deve infatti sapere se l'edificio sia abusivo o meno, anche perché la mancata tempestiva conoscenza di un ordine di demolizione non giustifica eventualmente l'inerzia nell'agire.
Si tratta di un principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 29 gennaio 2025, n. 3752, che ha ritenuto inammissibile il ricorso contro il rigetto dell'istanza di sospensione di un ordine di demolizione di un manufatto abusivo, disposta con sentenza irrevocabile già nel 1994.
Ordine di demolizione: la domanda di condono non giustifica la sospensione
Il ricorrente ha presentato una richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, specificando che:
- si trattava dell'unica dimora a sua disposizione, ereditata da un familiare;
- erano state presentate due istanze di condono edilizio ex Legge n. 724/1994, con le opere ultimate al rustico entro il 31 dicembre 1993.
Un'istanza respinta dal giudice dell'esecuzione, che ha confermato l'irrevocabilità dell'ordine.
Secondo la Corte, l'inerzia dell'interessato non giustifica la sospensione, e il ricorrente non può beneficiare del tempo perso, soprattutto quando l'ingiunzione a demolire è derivata dalla sua inattività.
Pertanto, anche un eventuale avente causa (come un erede o acquirente) deve essere consapevole della legittimità dell'edificio al momento dell'acquisto, e non può giovarsi della propria ignoranza in materia edilizia.
Non solo: l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta con il diritto alla vita privata e familiare, poiché:
- non esiste un diritto "assoluto" ad occupare un immobile abusivo, anche se adibito a casa familiare;
- l'interesse della collettività a ripristinare l'equilibrio urbanistico prevale sull'interesse individuale a mantenere l'abitazione, anche se abusiva.
Stato legittimo dell'immobile: un obbligo di conoscenza
Ricordiamo che ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis del d.P.R. n. 380/2001, lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, a condizione che l'amministrazione competente.
È chiaro quindi che l’assenza di qualsivoglia documentazione del genere (per immobili realizzati in un'epoca a partire dalla quale è diventato obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio) è indice di abusività di un immobile.
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