Secondo Condono Edilizio: la Cassazione sulla sospensione dell'ordine di demolizione
La sospensione va valutata dal giudice dell'esecuzione sulla base di alcuni criteri, in assenza dei quali l'istanza non può essere accolta
Sospensione dell'ordine di demolizione: i criteri di valutazione
Secondo la giurisprudenza consolidata, la revoca o sospensione dell'ordine di demolizione, anche in presenza di istanze di condono, va valutata dal giudice in riferimento a:
- esito previsto dell'istanza di condono;
- tempi di conclusione della procedura: la sospensione è possibile solo se il procedimento amministrativo è breve e l'esito è prossimo.
Nel caso in esame, le istanze di condono presentate nel 1995 non hanno avuto esito positivo, e risultano motivi ostativi all'accoglimento, poiché le opere sono state completate dopo il 31 dicembre 1993, termine stabilito dalla legge per l'accesso al condono.
In conclusione, il ricorso è stato respinto perché inammissibile, tenuto conto che:
- l’acquisizione di un immobile mortis causa non esonera l’avente causa dal conoscere lo stato legittimo o meno dell’opera;
- il decorso del tempo non può generare un legittimo affidamento nel privato, tanto più in caso di sentenza irrevocabile;
- la revoca o sospensione dell'ordine di demolizione non può essere concessa sulla base di una mera istanza di condono, specialmente se le opere sono state completate successivamente alla data limite prevista dalla legge.
Infine, l'inerzia nella ricerca di una nuova soluzione abitativa lecita non può giustificare la sospensione dell'ordine di demolizione.
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