Secondo condono edilizio e silenzio assenso: le condizioni per ottenerlo
Il Tar Lazio torna sui limiti volumetrici e sullo stato di ultimazione delle opere condonabili ai sensi della Legge n. 724/2994
Il condono, si sa, è un evento straordinario, che permette di sanare abusi sostanziali e non solo formali. Ma, come ricorda il Tar Lazio, sez. Seconda Bis, con la sentenza n. 2058/2022, ci sono delle condizioni da rispettare, in assenza delle quali è impossibile ottenere il silenzio-assenso.
Istanza di condono e silenzio assenso: la sentenza del TAR
Il caso in esame riguarda il ricorso prentato dai proprietari di un edificio abusivo su cui erano state preseNtate due istanze di condono, entrambe respinte dall'Amministrazione comunale.
Secondo i ricorrenti, con il diniego il comune avrebbe violato l’art. 39 della legge n. 724/94 (c.d. “Secondo Condono Edilizio), in quanto sulla domanda di condono si sarebbe formato il silenzio assenso. Il Tar non è stato dello stesso avviso, precisando che in materia di condono edilizio il silenzio assenso si perfeziona solo nel caso in cui la domanda del privato possieda i requisiti sostanziali per il suo accoglimento, tra cui il rispetto del limite di volumetria e la dimostrazione del tempo di ultimazione dei lavori.
In questo caso, nessuna delle due condizioni è stata rispettata, dato che il limite di volumetria è stato superato e l’opera non è stata completata entro il termine previsto dall’art. 39 comma 1 l. n. 724/94, ossia il 31 dicembre 1993 e conseguentemente, non si poteva formare il silenzio assenso.
Secondo condono edilizio: i limiti volumetrici
Proprio sulla volumetria il giudice amministrativo ha sottolineato che è stato effettuato un frazionamento artificioso, con la presentazione di due distinte istanze di condono per un edificio la cui volumetria complessiva, è pari a 783 mc e, quindi, superiore a quella massima condonabile di 750 mc prevista dall’art. 39 comma 1 l. n. 724/94.
Il diniego di condono è stato correttamente applicato, considerando unitariamente le due istanze e quindi facendo riferimento alla volumetria complessiva delle stesse. Nell’interpretare il limite volumetrico, la giurisprudenza ha evidenziato iinfatti che l'opera abusiva va individuata con riferimento all'unitarietà dell'immobile o del complesso immobiliare, qualora realizzato in esecuzione di un disegno unitario, la suddivisione in più unità abitative e la presentazione di istanze separate sono irrilevanti.
Quindi è illegittimo l'inoltro di diverse domande tutte imputabili ad un unico centro sostanziale di interesse e riferibili al medesimo abuso sostanziale, in quanto tale espediente rappresenta un tentativo di aggirare i limiti consentiti per il condono relativamente al calcolo della volumetria consentita.
Inoltre l’amministrazione non avrebbe potuto rilasciare un condono parziale sia perché tale istituto non è previsto dalla normativa di riferimento sia perché in questo modo si sarebbe eluso il limite volumetrico di 750 mc. riferito all’abuso unitariamente considerato.
Condono e ultimazione delle opere abusive
Inoltre l’assenza di tamponature rende inapplicabile la sanatoria: l’art. 39 l. n. 724/94 prevede il condono per “opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993”; l’art. 43 comma 5 l. n. 47/85, poi, richiamato dal citato art. 39 e posto a fondamento della censura, stabilisce che “possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità. Il tempo di commissione dell'abuso e di riferimento per la determinazione dell'oblazione sarà individuato nella data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale”.
Sul merito il Tar ha rilevato che il completamento di cui all’art. 43 comma 5 l. n. 47/85 deve riguardare opere, comunque, già “realizzate”, ovvero che presentino gli elementi sostanziali tipologici idonei ad identificare il manufatto nella sua individualità e nella sua successiva destinazione. Non basta quindi solo il rustico, ma è necessaria la presenza di tamponature o comunque di elementi minimi, quali la suddivisione degli ambienti interni, la predisposizione di impianti, la presenza di pavimentazione o di altri riferimenti materiali comprovanti l’effettiva consistenza e la destinazione del manufatto.
La ratio della norma risiede nella sua applicabilità ai soli lavori necessari per assicurare la funzionalità di quanto già costruito, senza consentire quindi di integrare le opere con interventi edilizi che diano luogo a nuove strutture.
Come precisato dal TAR, se certamente possono conseguire la sanatoria edilizia anche manufatti la cui realizzazione si sia arrestata ad uno stadio anteriore a quello di configurabilità dei predetti requisiti, è pur vero che, avendo la disposizione di cui all'art. 43 carattere eccezionale rispetto alla regola generale sancita dall'articolo 31, essa sia applicabile in termini restrittivi richiedendo necessariamente che il manufatto, pur non ultimato, sia suscettibile di una sicura identificazione edilizia, sia da un punto di vista strutturale che della destinazione.
Tale identificazione nel caso in esame non è fattibile, per cui l’edificio, oltre che per superamento dei limiti volumetrici, non può essere condonato perché non ultimato.
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