Segnalazione Certificata di Agibilità, obbligatorio il Certificato di Idoneità Statica
Il TAR Emilia Romagna conferma la delibera della Giunta regionale relativa all’obbligo di allegare il CIS alla SCA
Confermato l’obbligo in Emilia Romagna di produrre il Certificato di Idoneità Statica di un immobile in presenza di Segnalazione Certificata di Agibilità. La conferma arriva dal Tar, con una decisione che farà discutere, contenuta nella sentenza n. 549/2022, a seguito del ricorso proposto dagli Ordini degli Ingegneri delle Province di Bologna, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena, unitamente agli Ordini degli Architetti delle Province di Modena e Parma, e da alcuni professionisti, contro la delibera Regionale n. 922/2017, ai sensi dell’art 2 bis e dell’articolo 23 della L.R. n.15/2013 introdotti dalla L.R. n. 12/2017.
Certificato Idoneità Statica, obbligo in presenza di SCA
In particolare, i ricorrenti avevano lamentato che con il provvedimento fosse stata approvata una modulistica che impone al tecnico incaricato, al fine di ottenere la certificazione di conformità e agibilità degli immobili, la attestazione/certificazione di idoneità statica per qualsiasi tipologia di immobile, a prescindere dalla data di edificazione e dal tipo di intervento edificatorio intrapreso.
Spiegano i professionisti che ci sono diversi casi in cui il controllo delle condizioni statiche dell’immobile non è richiesto dalla disciplina di settore, motivo per cui la modulistica travalicherebbe il dato normativo; per di più sarebbe stata approvata da un organo incompetente, spettando al più al Consiglio regionale e non alla Giunta disporre un allineamento della modulistica regionale a quella statale.
La sentenza del TAR
Sulla questione, il TAR ha preliminarmente sottolineato che l’art. 23 della L.R. n. 15/2013 è stato modificato con l’articolo 75 L.R. n. 24/2017, il quale prevede che «La sicurezza strutturale degli immobili è attestata dal certificato di collaudo statico o, in carenza dello stesso, dalla verifica tecnica o dalla valutazione di sicurezza di cui all’articolo 14 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico) ovvero dal certificato di idoneità statica, predisposto da professionista abilitato secondo i criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47)). La Giunta regionale, con atto di indirizzo assunto ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2008, può definire modalità semplificate per l’accertamento dell’idoneità statica delle unità strutturali».
La modifica normativa ha risolto la specifica criticità rappresentata dal Certificato di Idoneità Statica (CIS) da allegare alla Segnalazione Certificata di Agibilità (SCEA) e rende generale l’obbligo di verifica delle condizioni statiche dell’immobile.
Gerarchia delle norme
Spiega il giudice amministrativo che è vero che la disciplina regionale ha ampliato, rispetto alla disciplina statale, le ipotesi in cui è obbligatorio il controllo di staticità dei fabbricati, ma non si può considerare questo modus operandi come un travalicamento di limiti, perché la verifica delle condizioni statiche di un edificio soddisfa esigenze di sicurezza degli immobili e della collettività.
Se la disciplina statale della materia costituisce il livello minimo di controlli che devono essere assicurati su tutto il territorio nazionale, quella regionale può – come appunto nel caso in esame – elevare lo standard introducendo controlli di staticità aggiuntivi, a maggior tutela dell’interesse alla pubblica incolumità. Soltanto se la Regione avesse abbassato il livello di tutela, esonerando dalla verifica di staticità fattispecie viceversa assoggettate a tale obbligo dalla legislazione statale, si sarebbe posto un dubbio di costituzionalità della disciplina regionale.
Inoltre, la competenza del provvedimento è legittima, dato che non si tratta di un atto normativo, nemmeno di livello regolamentare: la modulistica approvata dalla Giunta regionale non innova infatti l’ordinamento giuridico, ma si tratta di un atto generale che dà attuazione alla previsione contenuta nell’articolo 2 bis L.R. n. 15/2013, e che, quindi, è stato legittimamente assunto dall’organo esecutivo della Regione.
Il ricorso è stato quindi respinto, perché la domanda di annullamento della delibera regionale non può essere accolta.
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