Semplificazione edilizia: il permesso di costruire e il silenzio assenso
L'art. 20, comma 8 del Testo Unico Edilizia rappresenta per i privati un rimedio all’inerzia dell'amministrazione. Ma a volte le cose si complicano lo stesso e inutilmente
Bisogna riconoscere che a volte il legislatore prova a fare un ragionevole sforzo per semplificare e accelerare le procedure, anche in ambito edilizio, ma purtroppo non tiene conto dei possibili muri di gomma che la burocrazia della Pubblica Amministrazione è in grado di costruire, con altrettanto notevole impegno.
Permesso di costruire: il silenzio assenso nel Testo Unico Edilizia
Un esempio dei tentativi di semplificazione è sicuramente rappresentato dal’art. 20, comma 8 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), da ultimo modificato dall’art. 10, comma 1, lett. i) del c.d. “Decreto Semplificazioni” (Decreto-Legge n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020).
Nello specifico, la norma dispone che “Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti”.
Un modo per snellire il lavoro dei SUAP e dare certezza ai proprietari di potere operare in presenza di un titolo edilizio correttamente formato, ma purtroppo non è sempre così.
Semplificazione edilizia: l'istituto del silenzio assenso
Ne è prova il caso affrontato dal TAR Toscana, con la sentenza n. 322/2023, con la quale ha accolto il ricorso di un privato che aveva richiesto a un Comune l’attestazione della formazione del silenzio assenso sul permesso di costruire una tettoia, per la quale era in possesso anche di autorizzazione paesaggistica, rilasciata dall'Amministrazione stessa e allegata all’istanza.
Secondo il Comune non solo il silenzio non si sarebbe formato in quanto l’area era sottoposta a vincolo paesaggistico, ma si sarebbe dovuta convocare la Conferenza dei servizi per valutare l’interevento e, infine, ha respinto la domanda come irricevibile in quanto era pendente un’altra pratica edilizia per la stessa particella proprietaria, motivo per cui andava applicato il “principio dell’unitarietà degli interventi, secondo cui non possono essere presenti due pratiche edilizie sulla stessa particella”.
Nel valutare la questione, il TAR ha evidenziato come l’art. 20, comma 8 del d.P.R. n. 380/2001 prevede la formazione del silenzio assenso sulle domande di rilascio del permesso di costruire, fatti salvi i casi in cui, per la presenza di vincoli, la pratica edilizia debba essere corredata da autorizzazioni e nulla osta, per l’acquisizione dei quali si prevede l’attivazione di una conferenza di servizi ex art. 14 della l. n. 241/1990.
Con il silenzio assenso si mette a disposizione dei privati un rimedio all’inerzia dell'amministrazione, con l’obiettivo di assicurare la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio dei titoli edilizi, senza tuttavia sottrarre l'attività edilizia al controllo dell'amministrazione stessa che ha, a determinate condizioni, il potere di intervenire in autotutela sull'assetto di interessi formatosi “silenziosamente”.
Analoghe finalità di semplificazione ha la conferenza di servizi, poiché costituisce un modulo procedimentale nell’ambito della quale si incontrano e si confrontano simultaneamente interessi concorrenti di diversa natura, al fine di trovarne il più adeguato e sollecito bilanciamento.
Silenzio assenso e permesso di costruire: la sentenza del TAR
In questo caso, la domanda di permesso di costruire presentata dal ricorrente è stata corredata da tutti i documenti prescritti dalla legge. In particolare, l’interessato ha acquisito personalmente l’autorizzazione paesaggistica dallo stesso Comune e l’ha prodotta assieme all’istanza. Non occorreva quindi acquisire alcun ulteriore atto di assenso, da parte di altre amministrazioni e l’indizione di una conferenza di servizi avrebbe solo determinato un ingiustificato aggravamento del procedimento. legislatore di cui si è dato conto.
Di conseguenza, una volta decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo da parte del Comune, sull’istanza del ricorrente si è formato il silenzio assenso previsto dall’art. 20, comma 8 del d.P.R. n. 380/2001 e, da quella data, il ricorrente avrebbe potuto eseguire l’intervento progettato in modo legittimo, in forza del titolo edilizio formatosi tacitamente. Inoltre il proprietario, dalla stessa data, aveva il diritto di ottenere dal Comune l’attestazione del decorso dei termini del procedimento in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego, per attribuire certezza alla propria situazione giuridica; in caso contrario, il Comune avrebbe dovuto comunque comunicare all'interessato che tali atti erano intervenuti.
Il ricorso è stato quindi accolto: il Comune ha negato illegittimamente la formazione del silenzio assenso e il rilascio dell’attestazione di decorso dei termini del procedimento, inibendo l’efficacia del titolo edilizio già formatosi tacitamente ex lege, ai sensi dell’art. 20, comma 8 del d.P.R. n. 380/2001, e andando così a ledere la sfera giuridica del ricorrente.
Inoltre, specifica il TAR non si rinviene alcuna disposizione che impedisca di presentare più domande per il rilascio di distinti titoli edilizi per un medesimo bene, fermo restando che le singole opere per le quali si chiede l’autorizzazione - se funzionalmente connesse ed eseguite in uno stesso arco temporale - vanno valutate dall’Amministrazione in modo unitario, per la corretta qualificazione dell’intervento e per l’individuazione del regime abilitativo applicabile.
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