Semplificazione edilizia: il TAR dice sì al permesso di costruire convenzionato
Il pdc convenzionato rappresenta una modalità semplificata per l'adozione di atti di pianificazione attuativa, da realizzare proprio in zone già parzialmente urbanizzate
Sembra prendere la direzione del “Salva Milano” l’orientamento della giurisprudenza favorevole all’applicazione del permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’art. 28-bis del Testo Unico Edilizia, laddove venga richiesto per una zona già urbanizzata e classificata come “a espansione residenziale”.
Uno strumento che la giustizia amministrativa ha definito come versione “alternativa e aggiornata” della lottizzazione convenzionata e che può essere applicato anche in assenza di uno schema tipo di convenzione da parte del Comune.
Permesso di costruire convenzionato: consentito su aree già urbanizzate
La conferma arriva nella sentenza del TAR Campania del 20 gennaio 2025, n. 537 con cui il tribunale campano ha accolto il ricorso di una società, proprietaria di un’area ricadente in un contesto già urbanizzato, classificato come zona Residenziale di espansione, “destinato ad espansione residenziale del centro urbano, a completamento di questo” e dove “il rilascio della concessione è subordinata all'approvazione dei comparti edificatori come appresso, assimilabili a lottizzazioni convenzionate”. Tra i comparti edificatori, proprio l’area della ricorrente, che aveva presentato istanza per il rilascio di un permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell’art. 28 bis del d.P.R. n. 380/2001.
Secondo l’Amministrazione il pdc convenzionato non poteva essere rilasciato in quanto:
- l’art. 28 bis del d.P.R. n. 380/2001 non sarebbe applicabile nelle ipotesi in cui le disposizioni di piano regolatore richiedono una pianificazione attuativa;
- il Comune non avrebbe ancora approvato uno schema di convenzione tipo né la Giunta o il Consiglio Comunale avrebbero valutato il progetto oggetto del contenzioso;
- il rilascio del permesso di costruire convenzionato costituirebbe un’elusione della normativa relativa alla V.A.S.
Tesi che non hanno convinto il TAR, secondo cui ai fini dell’applicazione dello strumento del permesso di costruire convenzionato non era necessario un suo espresso richiamo nelle norme di piano pena la vanificazione dell’istituto.
Le previsioni del Testo Unico Edilizia sul permesso di costruire convenzionato
Sulla questione ha ricordato la ratio del nuovo istituto, indotto con il “decreto Sblocca Italia” (D.L. n. 133 del 2014, convertito in legge n. 164/2014).
Esso serve ad attuare le previsioni del Piano regolatore generale e il suo scopo è quello di semplificare le modalità di intervento e favorire il recupero mediante azioni amministrative più snelle.
Nel dettaglio, si propone come una modalità alternativa agli strumenti urbanistici attuativi che può essere impiegata qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte, sotto il controllo del Comune, con una modalità semplificata.
Alla base del rilascio del permesso di costruire vi è una convenzione nella quale sono specificati gli obblighi di cui il soggetto attuatore si fa carico per soddisfare l'interesse pubblico.
In particolare, sono soggetti alla stipula di convenzione:
- la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;
- la realizzazione di opere di urbanizzazione;
- le caratteristiche morfologiche degli interventi;
- la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.
Lo strumento è quindi pertinente e funzionale alle opere di urbanizzazione da eseguire, laddove mancanti, carenti o insufficienti.
Al procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato si applicano le previsioni del Testo Unico Edilizia per il permesso di costruire, ossia il Capo II del Titolo II, mentre la convenzione è sottoposta all'art.11 della legge 241/1990, in materia di accordi integrativo o sostitutivi di procedimenti.
Nel caso in cui la convenzione abbia ad oggetto opere di urbanizzazione, resta invariato quanto dispone il Codice dei contratti sulle opere di urbanizzazione a scomputo.
In sostanza, sottolinea il TAR, il permesso di costruire convenzionato in qualità di versione “alternativa e aggiornata” della lottizzazione convenzionata, costituisce una modalità semplificata per l’adozione di atti di pianificazione attuativa, la cui più proficua applicazione può avvenire proprio in zone già parzialmente urbanizzate.
Pdc convenzionato è modalità alternativa agli strumenti urbanistici attuativi
Nel caso in esame, l’amministrazione:
- non poteva respingere l’istanza per la mera mancanza della pianificazione attuativa, perché doveva verificare in concreto il livello di urbanizzazione dell’area interessata dall’intervento edilizio proposto per poter poi valutare la realizzabilità degli obiettivi della pianificazione esecutiva con il permesso di costruire convenzionato;
- non poteva opporsi per la mancata approvazione di uno schema tipo di convenzione;
- avrebbe dovuto effettuare un’adeguata interlocuzione con la ricorrente tenendo conto del fatto che l’intervento riguardava solo una porzione dell’intero comparto;
- avrebbe potuto sottoporlo a procedura VAS senza quindi eludere alcuna normativa.
In conclusione, il ricorso è stato accolto: il Comune avrebbe dovuto, a seguito di un’adeguata istruttoria, verificare in concreto lo stato di urbanizzazione dell’area e motivare in merito alla possibilità di raggiungere gli obiettivi della pianificazione attraverso il permesso di costruire convenzionato.
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