Gazzetta ufficiale. Legge di conversione del Dl “Semplificazioni fiscali”
Pubblicato sulla Gazzetta uffiale il testo, coordinato con la legge di conversione, del Decreto-legge n. 73/2022 sulle “semplificazioni fiscali”
Sulla Gazzetta ufficiale n. 193 del 19 agosto 2022 è stata pubblicata la legge 4 agosto 2022, n. 122 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”. Nella stessa Gazzetta è stato pubblicato il testo del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione.
Totoli ed articolato del decreto-legge coordinato
Il testo definitivo del citato decreto-legge n. 73/2022 è, dunque, costituito dai seguenti 3 titoli:
- Titolo I (artt. 1 - 26) - Semplificazioni fiscali
- Titolo II (artt. 27 - 41-bis) - Procedure di incasso e pagamento presso la tesoreria dello stato e disposizioni in materia economico-finanziaria e sociale
- Titolo II (artt. 42 – 47) - Misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all’articolo 30-bis, comma 8, del decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e disposizioni finanziarie e finali
dai seguenti 61 articoli:
- art. 1 - Soppressione dell’obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori
- art. 2 - Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d’imposta
- art. 3 - Modifiche al calendario fiscale
- art. 3-bis - Estensione dell’applicazione della disciplina in materia di versamento unitario
- art. 4 - Modifica domicilio fiscale stabilito dall’amministrazione
- art. 5 - Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi
- art. 6 - Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata
- art. 6-bis - Comunicazione di conclusione di attività istruttoria al contribuente
- art. 6-ter - Vendita diretta, su proposta del debitore, di immobili privi di rendita catastale
- art. 7 - Modifica della validità dell’attestazione per i contratti di locazione a canone concordato
- art. 8 - Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di errori contabili.
- art. 9 - Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica e dell’addizionale IRES di cui all’articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7.
- art. 10 - Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP
- art. 11 - Rinvio dei termini per l’approvazione della modulistica dichiarativa
- art. 12 - Modifica della disciplina in materia di esterometro
- art. 13 - Decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere.
- art. 14 - Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso
- art. 15 - Ampliamento del servizio telematico di pagament dell’imposta di bollo
- art. 16 - Semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori
- art. 17 - Semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti
- art. 18 - Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati
- art. 19 - Semplificazione in materia di modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali
- art. 20 - Adeguamento delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF ai nuovi scaglioni dell’IRPEF
- art. 21 - Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione
- art. 22 - Proroga del meccanismo di inversione contabile
- art. 23 - Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione.
- art. 24 - Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale
- art. 25 - Soppresso
- art. 25-bis - Modifica all’articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di trasmigrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
- art. 26 - Disposizioni in materia di Terzo settore
- art. 26-bis - Modifica all’articolo 101 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di adeguamento degli statuti degli enti del Terzo settore
- art. 27 - Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 104, recante proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato
- art. 28 - Unificazione della Tesoreria provinciale e centrale dello Stato
- art. 29 - Modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche
- art. 30 - Modifiche alle disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
- art. 31 - Abrogazione della disciplina del vaglia cambiario della Banca d’Italia
- art. 32 - Modifiche alla disciplina dei controlli sui rendiconti amministrativi e sui conti giudiziali e standardizzazione informatica degli ordinativi di incasso e pagamento
- art. 33 - Semplificazioni degli adempimenti attuativi della legge 9 dicembre 2021, n. 220
- art. 34 - Commissariamento società SOGIN S.p.A.
- art. 35 - Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti, della presentazione della dichiarazione IMU anno di imposta 2021 e della Commissione consultiva tecnicoscientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l’Agenzia italiana del farmaco , nonché in materia di validità dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale e in materia di durata in carica della Commissione tecnica del Fondo indennizzo risparmiatori
- art. 35-bis - Contratti di collaborazione coordinata e continuativa dell’Agenzia italiana del farmaco
- art. 36 - Disposizioni in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti e altre disposizioni in materia di personale delle pubbliche amministrazioni nonché di conferimento di incarichi a personale sanitario in quiescenza
- art. 36-bis - Disposizioni in materia di massimale degli assistiti per i medici di medicina generale
- art. 37 - Termini del programma delle amministrazioni straordinarie
- art. 37-bis - Modifiche all’articolo 25 -novies del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
- art. 38 - Sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico
- art. 38-bis - Assegni per situazioni di famiglia a favore del personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all’estero
- art. 39 - Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa
- art. 39-bis - Disposizioni in materia di svolgimento della sessione dell’anno 2022 dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
- art. 40 - Disposizioni in materia di termini del procedimento di prenotazione degli incentivi auto
- art. 40-bis - Contributi per l’acquisto di veicoli elettrici di categoria L1
- art. 40-ter - Semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione
- art. 40-quater - Modifiche alla disciplina dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale e della cessione del credito d’imposta o dello sconto in fattura
- art. 41 - Cooperazione internazionale
- art. 41-bis -Semplificazione degli obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- art. 42 - Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro
- art. 43 - Ambito di applicazione delle procedure semplificate e loro effetti
- art. 44 - Semplificazione delle verifiche di cui all’articolo 30 -bis , comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
- art. 45 - Rafforzamento delle strutture e disposizioni finanziarie
- art. 46 - Disposizioni finanziarie e finali
- art. 46-bis - Clausola di salvaguardia
- art. 47 - Entrata in vigore
Posticipo di due settimane per il modello Lipe del secondo trimestre
Modificato a regime il termine per la comunicazione dei dati
contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva riferite
al secondo trimestre: non più il 16 settembre di ciascun anno, come
previsto finora, bensì il 30 settembre. Il
cambiamento arriva con l’articolo 3, comma 1, del Dl 73/2022, che è
intervenuto sulla disciplina di riferimento (articolo 21-bis, comma 1, Dl 78/2010),
secondo cui i soggetti passivi Iva - esclusi quelli non obbligati
alla presentazione della dichiarazione annuale o all’effettuazione
delle liquidazioni periodiche dell’imposta, sempre che, nel corso
dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero - sono tenuti
a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate una
comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni
periodiche (modello Lipe). L’invio, operato direttamente
dal contribuente o tramite intermediari abilitati, va effettuato
entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.
Fanno eccezione la comunicazione relativa al secondo trimestre che,
secondo la disposizione ora modificata, doveva essere presentata
entro il 16 settembre, e quella relativa al quarto trimestre che,
in alternativa, può avvenire all’interno della dichiarazione
annuale Iva (quadro VP); quest’ultima, in tale circostanza,
dev’essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno
successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, quindi in
anticipo rispetto alla scadenza ordinaria del 30 aprile.
Riepilogando, queste le scadenze aggiornate per la presentazione
del modello Lipe:
- primo trimestre, 31 maggio
- secondo trimestre, 30 settembre
- terzo trimestre, 30 novembre
- quarto trimestre, 28 febbraio.
Bollo sulle e-fatture: più accessibile il pagamento agevolato
I commi 4 e 5 dell’articolo 3 semplificano ulteriormente le
modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture
elettroniche, a partire da quelle emesse dal 1° gennaio
2023.
A tal fine, è stata modificata la disposizione dettata dal
“collegato fiscale” alla legge di bilancio 2020 (articolo 17, comma 1-bis, Dl
124/2019), in base alla quale, per ridurre gli adempimenti dei
contribuenti, il tributo in questione, se non raggiunge una certa
cifra, può essere pagato, invece che alla scadenza ordinaria, più
tardi, senza applicazione di interessi e sanzioni. Nel dettaglio:
se l’imposta dovuta per le e-fatture emesse nel primo trimestre
dell’anno non supera 250 euro, è possibile provvedervi entro il
termine fissato per versare l’imposta del secondo trimestre; se
l’imposta complessivamente dovuta sulle e-fatture emesse nei primi
due trimestri non supera l’importo di 250 euro, la stessa può
essere pagata entro il termine fissato per versare l’imposta
relativa al terzo trimestre.
Dall’anno prossimo, invece, a seguito della variazione apportata
dal “decreto Semplificazioni fiscali”, l’importo-soglia per
usufruire delle modalità di versamento unitarie (ed evitare,
quindi, il pagamento frazionato) sale, in entrambe le ipotesi, a
5mila euro.
È il caso di ricordare che le scadenze per il pagamento
dell’imposta di bollo, fissate dalla norma di riferimento (articolo 6, comma 2, Dm 17 giugno 2014 –
“Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai
documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di
supporto”), sono, con riferimento alle fatture elettroniche
emesse in ciascuno dei primi tre trimestri, rispettivamente il 31
maggio, il 30 settembre e il 30 novembre dello stesso anno; invece,
per il bollo sulle e-fatture emesse nel quarto trimestre solare,
c’è tempo fino all’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno
successivo.
Ne consegue che, dal 2023:
- se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del primo trimestre non supera in totale 5mila euro, la stessa potrà essere versata entro il 30 settembre, insieme all’imposta dovuta per il secondo trimestre
- se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5mila euro, il relativo pagamento potrà avvenire entro il 30 novembre, unitamente all’imposta dovuta per il terzo trimestre.
Scadenza elenchi Intra, ritorno al passato
La legge di conversione del Dl 73/2022 (articolo 3, commi 2 e 3)
ha portato nuovamente al giorno 25 del mese successivo al
periodo di riferimento il termine di scadenza per
presentare all’Agenzia delle dogane e dei monopoli i modelli
Intrastat, che il testo originario del “decreto Semplificazioni
fiscali” aveva, invece, spostato all’ultimo giorno di quel mese. Di
fatto, quindi, è ripristinato il calendario vigente prima
dell’entrata in vigore del provvedimento.
Si tratta, in estrema sintesi, degli elenchi riepilogativi alla cui
trasmissione - con periodicità mensile o trimestrale, a seconda
dell’ammontare delle operazioni - sono tenuti i soggetti passivi
Iva per le operazioni effettuate nei confronti di (ovvero acquisite
presso) soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della
Comunità europea.
La riattivazione del termine del giorno 25, però, è stata posta in essere tramite il suo inserimento nella norma primaria riguardante gli obblighi connessi agli scambi intracomunitari (articolo 50, Dl 331/1993) e affidando al decreto Mef attuativo il compito di stabilire le sole modalità (non più anche i termini) per la presentazione degli elenchi. Di conseguenza, da tale ultimo provvedimento (Dm 22 febbraio 2010) è stato abrogato il comma 1 dell’articolo 3, che aveva stabilito la tempistica per effettuare l’adempimento.
Imposta di soggiorno, proroga per le dichiarazioni 2020 e 2021
È slittato di tre mesi, dal 30 giugno al 30 settembre
2022, il termine per la presentazione delle dichiarazioni
relative all’imposta di soggiorno incassata negli anni 2020 e 2021,
tributo istituibile dagli enti locali nei confronti di chi alloggia
in strutture ricettive situate sul proprio territorio. A sancire il
differimento, è il comma 6 dell’articolo 3, Dl 73/2022, intervenuto
sia sulla disciplina dell’imposta di soggiorno, che affida al
gestore della struttura ricettiva la responsabilità del pagamento
del tributo e della presentazione della relativa dichiarazione
entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è
verificato il presupposto impositivo (articolo 4, comma 1-ter, Dlgs
23/2011), sia su quella del regime fiscale delle “locazioni brevi”,
secondo cui la responsabilità degli adempimenti connessi
all’imposta di soggiorno (in primis, il pagamento del
tributo e la presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno
dell’anno successivo) ricade sul soggetto che incassa il canone o
il corrispettivo per la locazione ovvero che interviene nel
pagamento di tali somme, generalmente l’intermediario immobiliare,
anche tramite portale telematico (articolo 4, comma 5-ter, Dl
50/2017).
Lo spostamento del termine per la presentazione della dichiarazione
riguarda non solo l’imposta di soggiorno incassata lo scorso anno
ma anche quella dell’anno precedente, dal momento che, nell’ambito
delle misure adottate durante l’emergenza Covid, il “decreto
Sostegni” ha stabilito che il modello per l’anno 2020 debba essere
presentato unitamente a quello del 2021 (articolo 25, comma 3-bis, Dl 41/2021),
quindi entro il 30 giugno 2022, scadenza ora differita al prossimo
30 settembre.
Ricordiamo che il modello per la dichiarazione dell’imposta di
soggiorno, approvato con il decreto Mef 29 aprile 2022, è disponibile, con
le relative istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione
telematica, sul sito del dipartimento delle Finanze. L’invio
avviene attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate,
utilizzabili dopo aver acceduto alla propria area riservata.
Entro fine anno la dichiarazione Imu per il 2021
L’articolo 35, comma 4, Dl 73/2022, differisce dal 30 giugno al
31 dicembre 2022 il termine per la presentazione
della dichiarazione dell’imposta municipale propria relativa al
2021. Lo scopo è consentire ai contribuenti di disporre di un
intervallo temporale più ampio per fornire le informazioni sui
benefici Imu del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da
Covid-19” (articolo 177, Dl 34/2020; articolo 78, Dl 104/2020; articoli 9 e 9-bis, Dl 137/2020; articolo 1,
comma 599, legge 178/2020; articolo 6-sexies, Dl 41/2021) fruiti
durante il periodo dell’emergenza. Infatti, anche tale circostanza
fa scattare l’obbligo dell’adempimento dichiarativo.
A tal proposito, con il recente Dm 29 luglio 2022, è stato approvato il nuovo
modello, con relative istruzioni, da utilizzare agli effetti
dell’Imu e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (vedi
“Dichiarazione Imu/Impi, il Mef presenta il nuovo
modello”). Per le esenzioni riconosciute da provvedimenti
emergenziali, va semplicemente barrato l’apposito campo “Esenzione
Quadro Temporaneo Aiuti di Stato”; non è necessario fornire
ulteriori indicazioni poiché, trattandosi di agevolazioni legate
all’emergenza (pertanto, di carattere temporaneo per espressa
previsione di legge), il periodo della loro durata è noto ai Comuni
destinatari della dichiarazione.
Ricordiamo che a regime, la dichiarazione Imu deve essere
presentata o trasmessa in via telematica entro il 30 giugno
dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha
avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell’imposta e ha effetto anche per gli anni
successivi, sempreché non si verifichino modifiche dei dati ed
elementi dichiarati da cui discende un diverso ammontare del
tributo dovuto (articolo 1, comma 769, legge 160/2019).
Lo slittamento al 31 dicembre 2022 riguarda anche il termine di
presentazione della dichiarazione Imu relativa all’anno d’imposta
2021 dovuta dagli enti non commerciali, ossia gli enti pubblici e
privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché
gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti
nel territorio dello Stato (articolo 1, comma 770, legge 160/2019).
In tema di fatture elettroniche, il “decreto Semplificazioni fiscali” innalza da 250 a 5mila euro l’importo-limite per usufruire del pagamento agevolato della relativa imposta di bollo. Slitta al prossimo 30 settembre il termine per la dichiarazione dell’imposta di soggiorno per il biennio 2020-2021. Sei mesi in più, rispetto alla scadenza ordinaria del 30 giugno, per comunicare le variazioni Imu relative al 2021: ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2022. L’invio degli elenchi Intra torna al giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento.
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