Servizi ingegneria e architettura: deroghe agli affidamenti diretti
Nel caso di appalti con importi bassi si può procedere con un invito agli operatori economici piuttosto che con l'affidamento diretto? Ecco il parere del MIMS
Affidamento diretto per servizi di ingegneria e architettura: se la stazione appaltante, nel caso di appalti di basso importo, preferisce procedere alla richiesta di diversi preventivi piuttosto che all'affidamento diretto, quali regole deve seguire nella scelta degli operatori da invitare?
Affidamento diretto e servizi di ingegneria e architettura: il parere del MIMS
Si tratta del quesito posto al Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili da una Stazione Appaltante, alla luce delle modifiche delle procedure di affidamento diretto previste dalle lettere a) e b) dell’articolo 1 comma 2 della legge n. 120/2020.
Nel parere n. 1088/2021, il MIMS ha per prima cosa sottolineato che l'affidamento diretto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020, in deroga all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) non presuppone una particolare motivazione né lo svolgimento di indagini di mercato.
Ricordiamo le modifiche apportate al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76:
- la lettera a) riguarda l’«affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei princìpi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione»;
- la lettera b) invece ha sostituito il testo precedente con le parole «di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016»;
Principi alla base dell'affidamento diretto
Nella norma si ravvisa la volontà del legislatore, nel caso di appalti di modico importo, di prevedere modalità di affidamento semplificate e più "snelle", con l’obiettivo di procedere rapidamente agli affidamenti. Questa situazione è confermata dal fatto che il legislatore abbia esplicitato che, in tale ipotesi, la Stazione Appaltante procede all’affidamento diretto “anche senza consultazione di più operatori economici”.
Resta fermo il rispetto dei princìpi di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e “l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”.
MIMS: la SA può anche procedere con inviti e confronto preventivi
Nel caso in esame, il Supporto giuridico ha specificato che la Stazione Appaltante può procedere all’eventuale confronto dei preventivi di spesa, ricorrendo ad elenchi di Operatori Economici (ivi incluso l’elenco MEPA) nonché all’espletamento di indagini di mercato. La norma infatti non impone una particolare motivazione, né rigide regole da seguire per la scelta degli operatori cui richiedere il preventivo, fatto salvo il rispetto del principio di rotazione.
Ad ogni modo, è consigliabile esplicitare nella determina a contrarre o nell’atto equivalente il procedimento applicato per la selezione dei fornitori, come previsto al punto n. 5.2. delle linee guida n. 4 ANAC.
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