Servizi di ingegneria e architettura: il MIT sul frazionamento artificioso

Nel caso in cui la SA debba affidare diversi servizi per lo stesso progetto si viola l'art. 14 del Codice Appalti? Non sempre, come spiega il supporto giuridico

di Redazione tecnica - 29/08/2024

Nel caso di due affidamenti di servizi di ingegneria e architettura afferenti lo stesso progetto, ma riferiti a diverse tipologie di prestazioni, la Stazione Appaltante non incorre in frazionamento artificioso dell’appalto.

Frazionamento artificioso SIA: interviene il MIT

A spiegarlo è il MIT con il parere del 18 luglio 2024, n. 2633, in risposta a una stazione appaltante che deve procedere con l’affidamento di due diversi SIA per un compendio composto da più immobili:

  • il primo servizio, sottosoglia e quindi soggetto ad affidamento diretto, comprendente il rilievo BIM, topografico, fotogrammetrico e georadar con indagini sui materiali strutturali (prelievo ferri, carotaggi, rilievi etc);
  • il successivo SIA, sicuramente sopra soglia, riguarderà la verifica sismica del compendio e la diagnosi energetica, nel quale i concorrenti partiranno dai dati comuni e dallo stato di fatto ricavati dall’affidamento precedente.

Il dubbio è appunto che una simile scansione possa connotare difatto un frazionamento artificioso dell’appalto.

La risposta del supporto giuridico

Il supporto giuridico ha preliminarmente ricordato che anche il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023), in continuità con il previgente, all’articolo 14 comma 6 prevede che: “Un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”.

Il divieto di frazionamento artificioso è stato recentemente ribadito dal Consiglio di Stato, con la sentenza del 12 maggio 2023, n. 4792.

In particolare, sia il nuovo Codice Appalti che Palazzo Spada evidenziano il divieto di frazionamento artificioso degli appalti, finalizzato a utilizzare l’affidamento diretto al posto di strumenti maggiormente concorrenziali previsti dalla normativa interna e comunitaria. Una condotta simile, ricorda il MIT, determina ovviamente delle responsabilità a carico del RUP.

Nel caso in esame vengono però prese in considerazione prestazione di natura diversa, appartenenti a due gruppi autonomi di prestazioni, per le quali non sembra che ricorrano i presupposti di un frazionamento artificioso.

 

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