Servizi di supporto al RUP: chiarimenti da ANAC
Nuovi chiarimenti sulle modalità di affidamento dei servizi e sulla determinazione dei compensi per lo svolgimento delle prestazioni professionali
ANAC ha fornito degli interessanti chiarimenti sulle modalità di affidamento del servizio di supporto al RUP e sul corrispettivo da determinare come importo a base d’asta, come riportato nel Parere della funzione consultiva del 28 marzo 2023, n. 11.
Servizi di supporto al RUP: ANAC sull'affidamento e sui compensi
Sulla questione, ANAC ha richiamato in via preliminare l’art. 31, del d.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) il quale stabilisce:
- al comma 7, che in caso di appalti di particolare complessità, in relazione all’opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche il RUP propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell’intera procedura di gara o di parte di essa;
- al comma 8 che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la Stazione Appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento devono essere conferiti secondo le procedure di aggiudicazione stabilite dal Codice;
- al comma 11 che nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di progettazione.
In relazione a queste disposizioni, è intervenuta l’Autorità con le linee guida n. 3 (in materia di “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”), aggiornate, nelle quali è stato osservato (tra l’altro) che «il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. Qualora l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, si applica l’art. 31, comma 6, del codice; negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dalle Linee guida, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice (…) Gli affidatari dei servizi di supporto non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell’articolo 24, comma 7, del Codice. Alla stazione appaltante è data la possibilità di istituire una struttura stabile a supporto dei RUP e di conferire, su proposta di quest’ultimo, incarichi a sostegno dell’intera procedura o di parte di essa, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche».
L’Autorità ha quindi chiarito che la stazione appaltante è tenuta ad individuare all’interno dell’amministrazione un Rup dotato di adeguata professionalità rispetto all’incarico da svolgere e, nel caso cui individui un RUP carente dei requisiti richiesti, la stessa può affidare lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice.
Affidamento servizi di supporto al RUP: il parere dell'Autorità
La stazione appaltante dovrà quindi:
- operare prima una ricognizione interna del personale dell’ente;
- successivamente, in caso di esito negativo, potrà affidare tali servizi all’esterno, secondo le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici.
Inoltre, l’incarico di supporto al Rup è stato chiaramente qualificato dal giudice amministrativo come appalto di servizi e, in quanto tale, da affidare secondo le procedure di aggiudicazione previste e disciplinate dal d.lgs. 50/2016. Tale incarico, qualificabile come appalto di servizi, consiste "in un’obbligazione nei confronti del committente avente ad oggetto il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, con organizzazione dei mezzi necessari (di tipo imprenditoriale) e con assunzione in proprio del rischio di esecuzione della prestazione" (art. 1655 c.c.).
In quest’ottica, l’attività di supporto al RUP, anche se prevista al fine di sopperire all’indisponibilità di personale dotato di adeguate competenze all’interno dell’amministrazione, deve essere qualificata quale attività professionale in proprio, richiedendo non solo che il soggetto affidatario sia dotato di specifiche competenze professionali relative al settore di riferimento oggetto dell’incarico, ma anche che appresti una specifica organizzazione, con assunzione del rischio, diretta a soddisfare le esigenze dell’ente.
Supporto giuridico-legale al RUP: differenze con i servizi di architettura e ingegneria
Inoltre l’incarico di supporto al RUP, qualificabile come appalto di servizi, richiede lo svolgimento di prestazioni ontologicamente differenti rispetto all’incarico di progettazione.
I servizi di architettura e di ingegneria sono soggetti ad una disciplina specifica nel Codice, rispetto agli appalti di servizi in generale, come può evincersi anche dalle indicazioni contenute nelle linee guida n. 1 e nel bando tipo n. 3 dell’Autorità.
Proprio per questo motivo, l’incarico di supporto giuridico-legale al Rup va distinto dall’affidamento degli incarichi di architettura e di ingegneria, soggetti a disciplina speciale, quindi affidato separatamente dagli stessi. Allo stesso modo, le modalità di calcolo del valore stimato dell’appalto sopra indicato, non possono riferirsi alle tariffe professionali di cui al d.m. 17 giugno 2016, contenente le “tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”.
Esso infatti costituisce il riferimento per la determinazione dell’importo a base d’asta per l’affidamento degli incarichi professionali di natura tecnica, con esclusione di incarichi di diversa natura, come quelli di supporto giuridico-legale al Rup, per i quali sembrano applicabili più opportunamente, ai fini in esame, le tariffe per professioni legali (d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022).
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