Servizi tecnici sopra soglia: no di ANAC al frazionamento incarichi

L’Autorità contesta la suddivisione in tre affidamenti dei servizi legati al PFTE, in elusione del divieto di frazionamento artificioso sancito dal Codice Appalti

di Redazione tecnica - 21/02/2025

In materia di affidamenti di servizi tecnici di ingegneria e architettura, la stazione appaltante deve considerare l’importo totale della progettazione, al fine di determinare correttamente la procedura di affidamento da utilizzare.

Suddivisione SIA per affidamenti diretti: è frazionamento artificioso dell'appalto

Costituisce quindi elusione del divieto di frazionamento artificioso dell’appalto, sancito dall’articolo 14 del Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023), la suddivisione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) per un appalto di lavori in tre distinti incarichi professionali, consentendo così di ricorrere all’affidamento diretto, anziché a una procedura di gara unitaria.

A segnalarlo è ANAC, con latto del Presidente del 22 gennaio 2025, fasc. 4283/2024, formulato nell’ambito dell’attività di vigilanza sui contratti pubblici.

Secondo la SA, la suddivisione della progettazione si era resa necessaria per due motivi:

  • la particolare specializzazione delle materie oggetto degli incarichi, che avrebbero richiesto competenze distinte e professionisti altamente qualificati;
  • la diversità ontologica tra gli incarichi, tale da giustificare affidamenti separati senza violare le disposizioni del Codice Appalti.

In questo modo, di fatto, gli importi sarebbero stati sottosoglia, in violazione dell’articolo 14 del Codice Appalti, che vieta il frazionamento artificioso dell’appalto per evitare l’applicazione delle regole sugli affidamenti pubblici, salvo che vi siano ragioni oggettive che lo giustifichino.

No a frazionamento senza ragioni oggettive

Spiega l’Autorità che invece la suddivisione del PFTE è stata effettuata senza specifiche esigenze tecniche. In particolare, ANAC ha sottolineato che:

  • non è emersa alcuna necessità di suddividere l’incarico tra più professionisti, essendo il PFTE un unico documento progettuale che richiede una visione integrata;
  • la frammentazione ha generato duplicazione di prestazioni per le stesse categorie progettuali, con un conseguente aumento ingiustificato dei costi;
  • la gestione del progetto è risultata più complessa e onerosa, senza alcun reale beneficio in termini di efficienza e qualità.

Secondo la giurisprudenza consolidata e anche come confermato con il Comunicato ANAC 10 luglio 2024, in materia di affidamenti di servizi tecnici di ingegneria e architettura, la stazione appaltante deve considerare l’importo totale della progettazione, al fine di determinare correttamente la procedura di affidamento:

“le stazioni appaltanti al fine di non eludere il divieto di artificioso frazionamento sono, pertanto, tenute a dare priorità – anche nel rispetto di una corretta attività di programmazione di cui all’art. 37 del nuovo codice - all’affidamento complessivo e congiunto della progettazione e degli incarichi tecnici concernenti i la realizzazione di un intervento o di un’opera unitaria”.

Elusione della gara: violazione dei principi di efficienza ed economicità

Conclude quindi ANAC, contestando il modus operandi della SA, che è acclarato il superamento della soglia di rilevanza europea nell'importo complessivo dei servizi tecnici. 

Ne consegue la violazione del divieto di artificioso frazionamento dell’appalto, di cui all’art. 14 comma 6 ded.lgs. 36/2023, tenuto conto che la parcellizzazione della progettazione ha consentito di utilizzare lo strumento dell’affidamento diretto per ciascuno degli affidamenti, laddove il cumulo degli importi dei vari incarichi avrebbe determinato, senz’altro, il superamento della soglia di rilevanza europea, contravvenendo ai principi di efficacia, efficienza ed economicità che devono guidare l’azione della pubblica amministrazione.

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