Sicurezza antincendio luoghi di lavoro: il Decreto Minicodice

Pubblicate le disposizioni relative alla sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro. Il Decreto entrerà in vigore dal 29 ottobre 2022, abrogando definitivamente il D.M. 10 marzo 1998

di Vasco Vanzini - 30/11/2021

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021 è stato finalmente pubblicato il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Decreto Minicodice: la sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro

Il D.M. 3 settembre 2021, detto anche “Decreto minicodice” è di fondamentale importanza, anche perché dal 29 ottobre 2022, con la sua entrata in vigore, ad un anno dalla pubblicazione, viene definitivamente abrogato il D.M. 10 marzo 1998, “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” decreto storico, che ha segnato un’epoca: la seconda rivoluzione della prevenzione incendi, l’età di mezzo.  

L’articolo 46 comma 1 del D.Lgs. 81/08 infatti, ha disposto, al comma 2, l’adozione, nei luoghi di lavoro, di idonee misure atte a prevenire gli incendi e a tutelare l’incolumità dei lavoratori; mentre al comma 3, nel richiamare quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ha stabilito che i Ministri dell’Interno, del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in relazione ai fattori di rischio individuati, provvedessero, in uno o più Decreti da emanare, alla definizione:

  • a) dei criteri atti ad individuare: 
    • 1) le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
    • 2) le misure precauzionali di esercizio;
    • 3) i metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; 
    • 4) i criteri per la gestione delle emergenze;
  • b) delle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione. 

Al comma 4, inoltre, è stato individuato nel D.M. 10 marzo 1998, il riferimento normativo da applicarsi per la definizione dei criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro fino all’adozione dei Decreti previsti al comma 3.

Dopo oltre 13 anni si è quindi giunti alla definizione dei criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro, così come sintetizzato nel seguente quadro di riepilogo, di superamento del D.M. 10 marzo 1998:

Articolato di riferimento Definizione della misura trattata Decreto relativo G. U. ed entrata in vigore
D.Lgs 81/08, art. 46, comma 1, lettera a) punto 1 misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi D.M. 3 settembre 2021
Decreto minicodice
G.U. n. 259 del 29/10/2021
1 anno
D.Lgs 81/08, art. 46, comma 1, lettera a) punto 2 misure precauzionali di esercizio D.M. 3 settembre 2021
Decreto minicodice
G.U. n. 259 del 29/10/2021
1 anno
D.Lgs 81/08, art. 46, comma 1, lettera a) punto 3 metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio D.M. 1 settembre 2021
Decreto controlli
G.U. n. 230 del 25/9/2022
1 anno
D.Lgs 81/08, art. 46, comma 1, lettera a) punto 4 criteri per la gestione delle emergenze D.M. 2 settembre 2021
Decreto GSA e formazione
G.U. n. 237 del 4/10/2021
1 anno
D.Lgs 81/08, art. 46, comma 1, lettera b) caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione D.M. 2 settembre 2021
Decreto GSA e formazione
G.U. n. 237 del 4/10/2021
1 anno

 

Decreto minicodice: ambito di applicazione

Definitane la genesi, risulta ora necessario fissare l’ambito di applicazione del minicodice e la sua correlazione con il Codice di prevenzione incendi, D.M. 3 agosto 2015, che rappresenta ormai lo standard della progettazione antincendio per le attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del D.P.R. n. 151/2011.
L’articolo 3 del D.M. 3 settembre 2021, infatti, colloca i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio riportati nell’allegato tecnico, riferendoli ai luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2 dello stesso allegato, e stabilisce che, per i luoghi di lavoro non classificabili a rischio basso, il riferimento per la progettazione deve essere il Codice di prevenzione incendi, mentre è possibile applicare volontariamente i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio del D.M. 3 agosto 2015 anche per le attività classificabili a rischio d’incendio basso.

Decreto Minicodice: applicazione per attività esistenti

L’articolo 4 del D.M. 3 settembre 2021 prevede l’applicazione del minicodice anche per le attività esistenti (a decorrere dal 29/10/2022) in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro che siano significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità, quindi nei casi indicati nell’art. 29, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Luoghi di lavoro a basso rischio di incendio

I luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio, come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I al D.M. 3 settembre 2021, sono i luoghi di lavoro ubicati in attività non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, non dotate di specifica regola tecnica verticale, con:

a) numero di occupanti <100; 
b) superficie lorda complessiva < 1000 m2;
c) piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (con qf < 900 MJ/m2);
e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

L’articolo 3 comma 3 del D.M. 3 settembre 2021, chiarisce dunque che per i luoghi di lavoro non classificabili a rischio basso d’incendio, in quanto non rientranti nel campo di applicazione di cui al punto 1 comma 2 dell’allegato, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel Codice di prevenzione incendi.

Si fa presente che le attività dotate di specifica regola tecnica verticale non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 in quanto definibili attività sottosoglia sono:

  • attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto < 25 (paragrafo V.5.5);
  • strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno e residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto < 25 (paragrafo V.11.7).

Per quanto riguarda le autorimesse pubbliche con superficie < 300 m2, si rammenta la nota VVF prot. n.17496 del 18 dicembre 2020.

Ad una riflessione più attenta, appare chiaro che l’ambito di applicazione del minicodice appare piuttosto esteso e il suo impatto sulla progettazione antincendio delle attività lavorative dirompente. Saranno da trattare, pertanto, oltre alle attività che non raggiungono i limiti di assoggettabilità previste dal D.P.R. n. 151/2011, le cosiddette sottosoglia, anche quelle che non sono mai state comprese in tale elenco come le attività di ristorazione, le attività artigianali, i laboratori, gli ambulatori veterinari, gli studi professionali, legali, notarili, di commercialisti e di consulenza, i centri estetici e di ricerca, gli internet point, i bar, gli istituti bancari, le agenzie viaggi, immobiliari, assicurative, di marketing, i circoli sportivi e culturali, le case d’asta, le redazioni giornalistiche, le sedi di società, le scuole guida, di cucina e di ballo, le aziende galvaniche, le cantine vinicole o sociali, ecc. 
Restano esclusi dall’applicazione del minicodice soltanto i cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del D.Lgs. 81/08 e i luoghi di lavoro non rientranti nella definizione di cui all’art. 62 del decreto legislativo stesso ovvero i mezzi di trasporto, le industrie estrattive, i pescherecci e i campi, i boschi e gli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale (articolo 1 comma 2 D.M. 3 settembre 2021).

Decreto Minicodice: le disposizioni

Per le attività rientranti nel campo di applicazione del D.M. 3 settembre 2021, la valutazione del rischio di incendio effettuata e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio, ovvero la strategia antincendio delineata seguendo le indicazioni del minicodice, costituiscono parte specifica del documento di valutazione del rischio cui all’art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08, (articolo 2 del decreto).
Terminati i rimandi al Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, ecco che il D.M. 3 settembre 2021, nell’allegato tecnico, mostra le ampie relazioni con il Codice di prevenzione incendi, al quale è stato allineato per quanto riguarda il linguaggio (punto 2 comma 1), impianto e struttura.
Si rileva, inoltre, una minore severità nelle misure antincendio richieste.

La valutazione del rischio, che deve essere effettuata in conformità al punto 3 dell’allegato, è sostanzialmente corrispondente alle indicazioni del paragrafo G.2.6.1 del D.M. 3 agosto 2015, ma non conduce alla definizione dei profili di rischio Rvita, Rbeni e Rambiente, in quanto preventivamente le attività sono classificabili a rischio basso in considerazione dell’inquadramento come da campo di applicazione.

La strategia antincendio non prevede pertanto l’attribuzione dei livelli di prestazione, cui corrispondono gli obiettivi antincendio, in relazione ai criteri di attribuzione, come avviene per il Codice, al fine di modulare gli interventi di mitigazione del rischio, ma le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio vengono puntualmente indicate nell’allegato tecnico.

Rispetto al Codice di prevenzione incendi non sono previste soluzioni alternative, non essendo quelle affrontate con il minicodice, attività con valutazione del progetto (vedi paragrafo G.2.6.5.2 del D.M. 3 agosto 2015), né soluzioni in deroga, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. 151/2011, in quanto le attività non sono soggette ai controlli di prevenzione incendi, e sono dunque previste solamente soluzioni conformi, di carattere prescrittivo.

Non sono richiesti requisiti relativi alla Reazione al fuoco dei materiali e dei prodotti permanentemente inglobati nell’opera da costruzione, né requisiti di Resistenza al fuoco, nonostante che il carico d’incendio specifico qf ammesso di 900 Mj/m2 sia tutt’altro che trascurabile (si veda a tal proposito la tabella S.2-3 del Codice).

Ai fini della Compartimentazione verso terzi, è ritenuto sufficiente, come distanza di separazione, per limitare la propagazione dell’incendio verso altre attività, l’interposizione di uno spazio scoperto pari a 3,5 m, condizione che è già consentita dal Codice di prevenzione incendi ma per carichi d’incendio qf fino ad un massimo di 600 Mj/m2 (paragrafo S.3.8 comma 4), mentre per quanto riguarda la propagazione dell’incendio all’interno del luogo di lavoro non vengono fissati limiti geometrici alla compartimentazione, compresa quella multipiano.

Per quanto riguarda l’Esodo, è richiesto che solo le porte impiegate da >25 occupanti, nel caso l’attività sia aperta al pubblico, abbiano l’apertura a spinta e siano dotate di dispositivo di apertura conforme alla UNI EN 1125 o equivalente, come peraltro già previsto anche dalla tabella S.4-6 del D.M. 3 agosto 2015. Lungo le vie di esodo, inoltre, deve essere solitamente installato un impianto di illuminazione di sicurezza.

L’affollamento massimo di ciascun locale consentito, può essere determinato considerando una densità di affollamento di 0,7 persone/m2 (piuttosto elevata), per la superficie lorda del locale stesso, fatta salva la possibilità, da parte del Responsabile dell’attività, di dichiarare un valore dell’affollamento inferiore qualora si impegni a verificarlo e rispettarlo per ogni locale ed in ogni condizione d’esercizio dell’attività.
Sono ammessi corridoi ciechi di lunghezza Lcc < 30 m, elevabile fino a 45 m nel caso di installazione di un IRAI dotato della funzione A, rivelazione automatica dell’incendio, esteso a tutte le aree del luogo di lavoro, oppure nel caso di altezza media dei locali serviti > 5 m, inoltre almeno una delle lunghezze d’esodo determinate da qualsiasi punto dell’attività Les deve essere < 60 m.

L’altezza minima richiesta per le vie di esodo è di 2 m, tuttavia sono ammesse altezze inferiori, per brevi tratti segnalati, lungo le vie d’esodo, da ambiti ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato; oppure da ambiti ove vi sia presenza occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi…); oppure secondo le risultanze di una specifica valutazione del rischio.

La larghezza delle vie di esodo va misurata non considerando gli estintori, i corrimani e i dispositivi di apertura delle porte con sporgenza < 80 mm. La larghezza di ciascun percorso delle vie d’esodo orizzontali e verticali deve essere di almeno 900 mm.

Sono ammessi:

  • varchi di larghezza almeno 800 mm;
  • varchi di larghezza di almeno 700 mm, per affollamento del locale fino a 10 occupanti;
  • varchi di larghezza almeno 600 mm, per locali ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato o presenza occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi...), oppure secondo le risultanze di specifica valutazione del rischio.

In tutti i piani dell’attività nei quali vi può essere presenza non occasionale di occupanti che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere autonomamente un luogo sicuro tramite vie d’esodo verticali, deve essere possibile l’esodo orizzontale verso luogo sicuro o spazio calmo, al fine di assolvere al requisito dell’inclusività, in aderenza alle indicazioni già riportate nel Codice (paragrafo S.4.9). 

La Gestione della sicurezza antincendio (GSA) appare alleggerita, rispetto al Codice di prevenzione incendi, essendo richieste unicamente l’adozione e la verifica periodica delle misure antincendio preventive, la verifica dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio, il mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, ecc.…), l’attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza, l’apposizione di segnaletica di sicurezza e la gestione dei lavori di manutenzione. 

Per il Controllo dell’incendio sono generalmente previsti gli estintori, scelti in relazione alla classe dei fuochi individuata (consigliati quelli di tipo idrico), da installare ogni 30 m, mentre in esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio può essere prevista anche l’installazione di una rete idranti, ma limitata alla protezione interna, progettata secondo le norme UNI 10779, per un livello di pericolosità 1, e con alimentazione idrica di tipo singola (viene consentita anche l’alimentazione promiscua).

Per quanto riguarda la Rivelazione ed allarme, tale misura è demandata alla sorveglianza da parte degli occupanti, pertanto, nella gestione della sicurezza antincendio, si dovranno codificare idonee procedure di emergenza finalizzate al rapido e sicuro allertamento degli stessi in caso di incendio, e alla messa in sicurezza degli impianti tecnologici. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, potranno essere impiegati rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico installati secondo la norma UNI 11497 (non sono considerati IRAI), oppure può essere prevista l’installazione di un impianto di rivelazione allarme incendi conforme alla norma UNI 9795, con almeno le funzioni principali B, (controllo e segnalazione), D (segnalazione manuale), L (alimentazione) e C (allarme incendio).

Il Controllo di fumi e calore deve garantire lo smaltimento dei fumi e del calore in caso d’incendio, attraverso aperture che possono coincidere con gli infissi (es. finestre, lucernari, porte, …) già presenti e richiesti per motivi igienico-sanitari. Le modalità di apertura in caso di incendio delle aperture con funzione di smaltimento di fumo e calore dovranno essere considerate nella pianificazione di emergenza.

Per l’Operatività antincendio dovrà essere assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio a una distanza di massimo 50 m dagli accessi dell’attività. 

La Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, infine, è garantita attraverso la realizzazione, l’esercizio ed il mantenimento degli stessi in efficienza secondo la regola dell’arte. Gli stessi dovranno essere disattivabili a seguito di incendio.

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