Sicurezza ferroviaria e gallerie: le nuove linee guida del MIT
In vigore le nuove linee guida che armonizzano la normativa nazionale con quella della UE e garantiscono standard di sicurezza uniformi per le gallerie ferroviarie e i veicoli che vi transitano
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2025, n. 75, il Decreto del MIT del 4 marzo 2025, contenente le nuove linee guida sulla sicurezza ferroviaria. Il provvedimento ha lo scopo di armonizzare la normativa nazionale con quella dell’Unione Europea e di garantire standard di sicurezza uniformi per le gallerie ferroviarie e i veicoli che vi transitano.
Con l’entrata in vigore del nuovo decreto, viene abrogato il DM 28 ottobre 2005, che disciplinava in precedenza la sicurezza nelle gallerie ferroviarie.
Sicurezza ferroviaria: in Gazzetta Ufficiale le linee guida del MIT
Il cuore del decreto è rappresentato dall’Allegato A, che fornisce dettagliate indicazioni tecniche per la prevenzione e protezione dai rischi e stabilisce le tempistiche per l’adeguamento alle nuove prescrizioni.
- 1. Principi generali
- 2. Gestore dell’infrastruttura
- 3. Referente della manutenzione
- 4. Referente delle emergenze
- 5. Imprese ferroviarie
- 6. Veicoli
- 7. Gallerie di nuova realizzazione
- 8. Gallerie in esercizio
- 9. Disposizioni particolari per le reti ferroviarie isolate
- 10. Disposizioni particolari per le ferrovie turistiche
- 11. Piani di emergenza e soccorso ed esercitazioni
- 12. Determinazione e valutazione dei rischi
- 12.1 Metodologia per la stima e valutazione dei rischi
- 12.2 Scenari di rischio
- 12.3 Individuazione degli eventi pericolosi
- 12.4 Stima delle frequenze di accadimento
- 12.5 Stima delle conseguenze
- 12.6 Limiti di accettabilità e di attenzione per la stima quantitativa accurata dei rischi
- 12.7 Accettabilità dei rischi
- 13. Requisiti per l’adeguamento delle gallerie in esercizio
- 13.1 Requisiti di base
- 13.2 Misure aggiuntive
- 14. Requisiti per i quali è necessario attivare le procedure di cui all’art. 5 comma 2 del decreto di approvazione delle linee guida
Le infrastutture interessate e le esclusioni
Le nuove disposizioni si applicano a diverse tipologie di infrastrutture ferroviarie:
- reti ferroviarie interoperabili europee situate in Italia;
- reti ferroviarie isolate funzionalmente dal resto del sistema ferroviario;
- ferrovie turistiche;
- veicoli ferroviari circolanti su queste reti.
Restano invece escluse:
- metropolitane, tram e sistemi di trasporto leggero su rotaia;
- reti ferroviarie senza gallerie, in conformità con la STI SRT vigente;
- stazioni e fermate sotterranee, per le quali restano valide le norme nazionali antincendio;
- binari privati e raccordi industriali, nonché i veicoli destinati esclusivamente a tali infrastrutture;
- veicoli storici e turistici esistenti, che godono di alcune esenzioni limitate al paragrafo 6 delle linee guida.
Rapporto con il Codice di Prevenzione Incendi
Per le gallerie ferroviarie esistenti che rientrano nell’Allegato 1 del d.P.R. n. 151/2011, ogni fase di adeguamento dovrà concludersi con la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
Nel caso di gallerie di nuova costruzione o soggette a rinnovo o ristrutturazione, sarà necessario attivare le procedure previste dall’art. 7 del Codice di Prevenzione Incendi. In questi casi, i Comitati tecnici regionali potranno avvalersi del supporto tecnico dell’ANSFISA per le valutazioni di sicurezza.
Piani di emergenza e soccorso
Secondo quanto previsto dal Decreto, il Piano di emergenza e soccorso (PES) sarà predisposto dal Prefetto territorialmente competente, in collaborazione con regioni, enti locali e servizi di soccorso.
Il gestore dell’infrastruttura dovrà fornire uno schema di riferimento per l’elaborazione del piano. Inoltre saranno previste esercitazioni periodiche, per testare l’efficacia delle misure di sicurezza e la prontezza dei soccorsi.
Documenti Allegati
DecretoIL NOTIZIOMETRO