Sicurezza ferroviaria e gallerie: le nuove linee guida del MIT

In vigore le nuove linee guida che armonizzano la normativa nazionale con quella della UE e garantiscono standard di sicurezza uniformi per le gallerie ferroviarie e i veicoli che vi transitano

di Redazione tecnica - 02/04/2025

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2025, n. 75, il Decreto del MIT del 4 marzo 2025, contenente le nuove linee guida sulla sicurezza ferroviaria. Il provvedimento ha lo scopo di armonizzare la normativa nazionale con quella dell’Unione Europea e di garantire standard di sicurezza uniformi per le gallerie ferroviarie e i veicoli che vi transitano. 

Con l’entrata in vigore del nuovo decreto, viene abrogato il DM 28 ottobre 2005, che disciplinava in precedenza la sicurezza nelle gallerie ferroviarie.

Sicurezza ferroviaria: in Gazzetta Ufficiale le linee guida del MIT

Il cuore del decreto è rappresentato dall’Allegato A, che fornisce dettagliate indicazioni tecniche per la prevenzione e protezione dai rischi e stabilisce le tempistiche per l’adeguamento alle nuove prescrizioni.

  • 1. Principi generali
  • 2. Gestore dell’infrastruttura
  • 3. Referente della manutenzione
  • 4. Referente delle emergenze
  • 5. Imprese ferroviarie
  • 6. Veicoli
  • 7. Gallerie di nuova realizzazione
  • 8. Gallerie in esercizio
  • 9. Disposizioni particolari per le reti ferroviarie isolate
  • 10. Disposizioni particolari per le ferrovie turistiche
  • 11. Piani di emergenza e soccorso ed esercitazioni
  • 12. Determinazione e valutazione dei rischi
    • 12.1 Metodologia per la stima e valutazione dei rischi
    • 12.2 Scenari di rischio
    • 12.3 Individuazione degli eventi pericolosi
    • 12.4 Stima delle frequenze di accadimento
    • 12.5 Stima delle conseguenze
    • 12.6 Limiti di accettabilità e di attenzione per la stima quantitativa accurata dei rischi
    • 12.7 Accettabilità dei rischi
  • 13. Requisiti per l’adeguamento delle gallerie in esercizio
    • 13.1 Requisiti di base
    • 13.2 Misure aggiuntive
  • 14. Requisiti per i quali è necessario attivare le procedure di cui all’art. 5 comma 2 del decreto di approvazione delle linee guida

Le infrastutture interessate e le esclusioni

Le nuove disposizioni si applicano a diverse tipologie di infrastrutture ferroviarie:

  • reti ferroviarie interoperabili europee situate in Italia;
  • reti ferroviarie isolate funzionalmente dal resto del sistema ferroviario;
  • ferrovie turistiche;
  • veicoli ferroviari circolanti su queste reti.

Restano invece escluse:

  • metropolitane, tram e sistemi di trasporto leggero su rotaia;
  • reti ferroviarie senza gallerie, in conformità con la STI SRT vigente;
  • stazioni e fermate sotterranee, per le quali restano valide le norme nazionali antincendio;
  • binari privati e raccordi industriali, nonché i veicoli destinati esclusivamente a tali infrastrutture;
  • veicoli storici e turistici esistenti, che godono di alcune esenzioni limitate al paragrafo 6 delle linee guida.

Rapporto con il Codice di Prevenzione Incendi

Per le gallerie ferroviarie esistenti che rientrano nell’Allegato 1 del d.P.R. n. 151/2011, ogni fase di adeguamento dovrà concludersi con la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Nel caso di gallerie di nuova costruzione o soggette a rinnovo o ristrutturazione, sarà necessario attivare le procedure previste dall’art. 7 del Codice di Prevenzione Incendi. In questi casi, i Comitati tecnici regionali potranno avvalersi del supporto tecnico dell’ANSFISA per le valutazioni di sicurezza.

 

Piani di emergenza e soccorso

Secondo quanto previsto dal Decreto, il Piano di emergenza e soccorso (PES) sarà predisposto dal Prefetto territorialmente competente, in collaborazione con regioni, enti locali e servizi di soccorso.

Il gestore dell’infrastruttura dovrà fornire uno schema di riferimento per l’elaborazione del piano. Inoltre saranno previste esercitazioni periodiche, per testare l’efficacia delle misure di sicurezza e la prontezza dei soccorsi.

 

 

 

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