Sicurezza sul lavoro e formazione: firmato il nuovo accordo Stato-Regioni
Ridefiniti i contenuti minimi e le modalità di verifica della formazione in materia di salute e sicurezza. L'accordo entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
È stato siglato in Conferenza Stato-Regioni il nuovo Accordo, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro), finalizzato a ridefinire la durata, i contenuti minimi e le modalità di verifica dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sicurezza lavoro: il nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione
Il provvedimento nasce con l’obiettivo di uniformare i percorsi, valorizzare l'efficacia della formazione sul campo e introdurre forme innovative di erogazione (videoconferenza, e-learning, modalità mista).
L’Accordo entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fino ad allora, restano validi i percorsi formativi svolti ai sensi dell’Accordo del 21 dicembre 2011. È previsto un periodo transitorio di 12 mesi per l’adeguamento dei corsi ai nuovi contenuti e una clausola di riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti.
Le novità principali
Tra le novità previste dall'accordo, che ridefinisce in maniera organica la durata, i contenuti minimi dei percorsi formativi e le differenti modalità di erogazione, si segnalano:
- gli aggiornamenti formativi, che comportano diversi monte ore e differenti periodicità per i preposti (due anni) e per le altre figure (cinque anni);
- il rafforzamento della formazione pratica, anche con simulazioni, realtà virtuale e aumentata;
- l'obbligo di aggiornamento di molte categorie di corsi entro 12 o 24 mesi dall’entrata in vigore dell'Accordo;
- il rilascio di un attestato unico;
- la verifica finale, con soglia minima del 70% per il superamento;
- la previsione di un numero massimo di partecipanti: 30 in aula, 6 in caso di pratica con docente.
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