Sicurezza sul lavoro e formazione: firmato il nuovo accordo Stato-Regioni
Ridefiniti i contenuti minimi e le modalità di verifica della formazione in materia di salute e sicurezza. L'accordo entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Soggetti interessati e modalità di erogazione
A chi si rivolge l’Accordo
L’Accordo individua i percorsi formativi minimi per i seguenti soggetti:
- lavoratori, preposti, dirigenti;
- datori di lavoro (compresi quelli che svolgono direttamente i compiti di RSPP);
- RSPP e ASPP;
- coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori (art. 98);
- operatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011);
- operatori che utilizzano attrezzature che richiedono specifica abilitazione (art. 73, comma 5).
Modalità di erogazione e requisiti dei soggetti formatori
Il nuovo Accordo riconosce quattro modalità di erogazione:
- in presenza;
- videoconferenza sincrona (VCS), con requisiti tecnologici e gestionali specifici;
- e-learning, per determinati moduli e con tracciamento puntuale dei percorsi;
- modalità mista, con integrazione tra le precedenti.
I soggetti formatori sono:
- istituzionali (Ministeri, Regioni, INAIL, Università, ecc.);
- accreditati (secondo i sistemi regionali);
- altri (organismi paritetici, fondi interprofessionali, associazioni sindacali rappresentative).
I docenti dei corsi di formazione e aggiornamento previsti dall'Accordo devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel Decreto Ministeriale 6 marzo 2013 e ss.mm.ii.
Documenti Allegati
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