Sicurezza sul lavoro e formazione: firmato il nuovo accordo Stato-Regioni

Ridefiniti i contenuti minimi e le modalità di verifica della formazione in materia di salute e sicurezza. L'accordo entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

di Redazione tecnica - 23/04/2025

Soggetti interessati e modalità di erogazione

A chi si rivolge l’Accordo

L’Accordo individua i percorsi formativi minimi per i seguenti soggetti:

  • lavoratori, preposti, dirigenti;
  • datori di lavoro (compresi quelli che svolgono direttamente i compiti di RSPP);
  • RSPP e ASPP;
  • coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori (art. 98);
  • operatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011);
  • operatori che utilizzano attrezzature che richiedono specifica abilitazione (art. 73, comma 5).

Modalità di erogazione e requisiti dei soggetti formatori

Il nuovo Accordo riconosce quattro modalità di erogazione:

  • in presenza;
  • videoconferenza sincrona (VCS), con requisiti tecnologici e gestionali specifici;
  • e-learning, per determinati moduli e con tracciamento puntuale dei percorsi;
  • modalità mista, con integrazione tra le precedenti.

I soggetti formatori sono:

  • istituzionali (Ministeri, Regioni, INAIL, Università, ecc.);
  • accreditati (secondo i sistemi regionali);
  • altri (organismi paritetici, fondi interprofessionali, associazioni sindacali rappresentative).

I docenti dei corsi di formazione e aggiornamento previsti dall'Accordo devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel Decreto Ministeriale 6 marzo 2013 e ss.mm.ii.

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