Sicurezza cantieri: modifiche alla patente a punti
Previste alcune importanti novità nel disegno di legge di conversione del nuovo Decreto PNRR. Nessun obbligo a carico di meri fornitori e prestatori di opere intellettuali
Il Governo ha posto la fiducia sul disegno di legge di conversione del Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19, il cui voto alla Camera è previsto per la giornata di oggi.
Tra le variazioni inserite nel ddl, quelle all’art. 29, comma 19, che ha modificato l’art. 27 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (d.Lgs. n. 81/2008), introducendo un sistema di certificazione per imprese e lavoratori nei cantierii, consistente nel rilascio di una patente a punti, con decurtazione o sopsensione nel caso di incidenti. Vediamo le novità più significative.
Sicurezza cantieri e patente a punti: le novità nel ddl di conversione del Decreto PNRR
Con il nuovo comma 1 dell'art.. 27, si esclude l’obbligo di patente per coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Inoltre per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
Per quanto riguarda il possesso dei requisiti, viene adesso previsto il certificato di regolarità fiscale e l’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. Inoltre, con il comma 2, viene ammessa l’autocertificazione del possesso dei requisiti.
Sospensione e revoca della patente
Il comma 4 viene completamente riscritto e prevede la revoca della patente in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati (comma 5). Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.
La presentazione della domanda per il conseguimento della patente e i suoi contenuti verranno definiti con successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Sempre con Decreto del MPLS, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.
Inoltre al comma 6, relativo alle decurtazioni, si prevede che se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nell’allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave. Come stabilisce il nuovo comma 7 dell’articolo, sono provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive. inoltre la sospensione della patente può avvenire in maniera cautelare in caso di morte o inabilità permanente del lavoratore (comma 8).
I provvedimenti sono comunicati entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti (comma 9).
Patenti con meno di 15 crediti
Di particolare rilievo le modifiche al comma 10: la patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14 del decreto.
Inoltre in mancanza di patente o autocertificazione, si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000. Stesse sanzioni se le imprese operano con una patente con meno di 15 punti.
Gli introiti derivanti dalle sanzioni sono destinati al bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all’implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all’aggiornamento della patente.
Conservazione delle infomazioni sulla patente
Nel ddl sono stati anche inseriti i commi 12 e 13, secondo cui:
- le informazioni relative alla patente sono annotate in un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, insieme ad ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all’articolo 8 del decreto;
- l’Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l’eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.
Niente patente per imprese qualificate
Al comma 15, si specifica che on sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
Tabella delle decurtazioni
Infine, viene inserito l’allegato 2-bis, "allegato I-bis all’art. 27, comma 6 recante la tabella con le fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all’articolo 27.
Documenti Allegati
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