Sicurezza sul lavoro: il titolare è responsabile anche in presenza di un preposto

Il titolare dell’impresa è tenuto a redigere il piano operativo di sicurezza, comprensivo delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC

di Redazione tecnica - 13/03/2025

Preposto alla sicurezza: nessun esonero di responsabilità per il datore di lavoro

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La designazione di un preposto al rispetto delle misure di prevenzione non esonera il datore di lavoro da responsabilità ove risulti l'inidoneità di una misura prevista nel documento di valutazione dei rischi.

In qualità di titolare dell’impresa, il ricorrente avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. g), del d.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, redigere il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lett. h), comprensivo delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, da adottare in relazione ai rischi connessi al cantiere, includendo quelli derivanti dalla proiezione di schegge durante l’uso di strumenti di lavoro.

Il piano operativo di sicurezza deve contenere:

  • la valutazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori;
  • l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere (artt. 89 e 96 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Nella redazione del piano operativo il datore è quindi venuto meno all'obbligo di valutare i rischi legati alle lavorazioni da effettuare all'interno dello specifico cantiere.

Inoltre il mancato adempimento degli obblighi di informazione e formazione comporta la colpa specifica dell'infortunio del lavoratore, e ciò anche quando derivi da negligenza nello svolgimento delle proprie mansioni, atteso che è proprio attraverso l'adempimento di tale obbligo che il datore di lavoro rende edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti.

Per cui quando il datore di lavoro non adempia a tale fondamentale obbligo, sarà chiamato a rispondere dell'infortunio occorso al lavoratore, nel caso in cui l'omessa formazione possa dirsi causalmente legata al verificarsi dell'evento.

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