Sicurezza nei luoghi di lavoro: Il testo a fronte delle modifiche introdotte
Il 22 ottobre sono entrate in vigore le modifiche introdotte agli articoli 7, 8, 13. 14, 51 e 99 ed all’Allegato I del d.lgs. n. 81/2008
Il 22 ottobre è entrato in vigore il Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili".
Il Capo III rubricato “Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” del Provvedimento contiene l’unico articolo 13 rubicato “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” che interviene chirurgicamente con alcume modifiche al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
Sperando di fare cosa gradita ai nostri lettori, abbiamo predisposto un testo a fronte delle modifiche introdotte agli articoli 7, 8, 13. 14, 51 e 99 ed all’Allegato I del citato d.lgs. n. 81/2008.
Ovviamente, le modifiche introdotte sono già in vigore dal 22 ottobre ma il provvedimento deve, ancora essere convertito in legge e potrebbe essere che con la conversione in legge venga introdotta qualche modifica.
In atto, con le modifiche introdotte sarà possibile ntervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero.
L’obiettivo è quello di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione.
Lavoro nero, più bassa la soglia per la sospensione dell’attività imprenditoriale
Cambiano anche le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro. Non è più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.
Violazione norme sicurezza, al via l’inasprimento delle sanzioni
Nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è prevista – come detto - la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti.
Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.
Controlli, all’INL compiti di coordinamento
Sono estese le competenze di coordinamento all’INL - Ispettorato Nazionale del Lavoro - negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro.
Più ispettori e più tecnologie
All’estensione delle competenze attribuite all’INL si accompagneranno un aumento dell’organico - è prevista l’assunzione di 1.024 unità –-e un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza.
Previsto anche l’aumento del personale dell’Arma dei Carabinieri dedicato alle attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, che passerà dalle attuali 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022.
Rafforzamento SINP
Viene rafforzata la banca dati dell’INAIL, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. Mentre l’INAIL dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati.
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