Sicurezza sul lavoro: obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali
Pubblicata la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con le disposizioni ai sensi dell’art. 13, D.L. n. 146/2021 convertito dalla Legge n. 215/2021
Il datore di lavoro è obbligato a comunicare l’attività di lavoratori autonomi occasionali: si tratta di un’importante disposizione, introdotta con la legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, finalizzata a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali.
Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali: la nota dell'INL
Sul merito, è intervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, con oggetto “Art. 13 D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali”, nella quale vengono fornite indicazioni utili al corretto adempimento del suddetto obbligo.
Ricordiamo che il comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro)– come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 definitivamente convertito dalla L. n. 215/2021 – prevede che: “con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.
Sull'applicazione della disposizione è intervenuto l'Ispettorato Nazionale, chiarendo le modalità attuative in riferimento a:
- Soggetti interessati;
- Tempistiche;
- Contenuto della comunicazione;
- Annullamento della comunicazione;
- Sanzioni.
Obbligo di comunicazione lavoratori autonomi occasionali: soggetti interessati
L’obbligo di comunicazione è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008: ciò significa che il nuovo obbligo di comunicazione interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
La disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori definiti all’art. 2222 c.c. come coloro che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.
Restano esclusi dall’applicazione della norma, oltre ai rapporti di natura subordinata:
- le collaborazioni coordinate e continuative;
- i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017);
- le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;
- i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abiualmente.
Tempistiche per la comunicazione dei lavoratori
L’obbligo di comunicazione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o ancora in essere alla data di emanazione della nota dell'Ispettorato. La comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della nota oltre che per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati,
Modalità di comunicazione
La comunicazione va effettuata all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio (quindi dove si svolge la prestazione), mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.
Essa dovrà avere come contenuti minimi:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese);
- ammontare del compenso stabilito al momento dell’incarico.
Annullamento della comunicazione
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata, o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.
Violazione obblighi di comunicazione: le sanzioni previste
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione, viene applicata una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Le sanzioni quindi potranno essere più di una, nel caso in cui gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche qualora il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.
Documenti Allegati
CircolareIL NOTIZIOMETRO